L’amministrazione di sostegno è un istituto introdotto con la legge 9.1.2004 n. 6 per fornire alla persona debole un sostegno nelle sue disabilità fisiche o psichiche limitando il più possibile la sua capacità di agire.
La misura dell’amministrazione di sostegno è stata pensata per essere adattata il più possibile alle esigenze individuali di cura della persona e del suo patrimonio.
La nomina dell’amministratore di sostegno è effettuata dal Giudice Tutelare del Tribunale del luogo in cui la persona interessata risiede o è domiciliata, con un decreto che indica analiticamente i poteri che gli sono conferiti.
Questi ultimi possono essere di vera e propria sostituzione del beneficiario quando all’amministratore di sostegno è conferito il potere di compiere un atto che, a tutti gli effetti, è “in nome e per conto” del beneficiario. Oppure possono di assistenza, quando il beneficiario può compierli solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.
In riferimento ad alcuni atti il decreto di nomina può imporre che l’amministratore sia preventivamente autorizzato dal Giudice Tutelare.
Colui che ha ricevuto l’incarico di amministratore di sostegno dal Giudice Tutelare dovrà quindi prestare la massima attenzione al contenuto del decreto di nomina il quale rappresenta la fonte dei suoi poteri. L’atto compiuto dall’amministratore di sostegno in eccesso rispetto ai poteri conferitigli dal Giudice, infatti, può essere annullato su istanza dell’amministratore di sostegno, del Pubblico Ministero, del beneficiario o dei suoi eredi o aventi causa. L’azione di annullamento deve essere instaurata innanzi al Giudice ordinario competente e si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell’amministrazione di sostegno.