Tribunale di Firenze – Amministrazione di Sostegno

Per utilità di chi opera come a.d.s. nel circondario del Tribunale di Firenze, si ritiene di dare diffusione del seguente documento, pubblicato sul sito internet dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, frutto della interlocuzione fra la Commissione Consiliare Diritto di Famiglia e Minori istituita dal Consiglio dell’Ordine e la Presidente ed i Giudici della Prima Sezione Civile del Tribunale di Firenze, che ha affrontato una serie di importanti argomenti in materia di amministrazione di sostegno. Link alla pagina dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ove è pubblicato il documento.

Tribunale di Firenze Amministrazione di Sostegno

Ai fini della scelta dell’Amministratore di sostegno è necessaria l’audizione del beneficiario che non si trovi in stato di incapacità assoluta.

Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 32219 del 21.11.2023

Amministrazione di sostegno – Capacità della persona fisica – Capacità di agire – Audizione del beneficiario – Necessità – Designazione dell’amministratore – Valutazione – Necessità.


Ai fini della scelta dell’amministratore di sostegno, l’audizione del beneficiario, qualora non si trovi in uno stato di incapacità assoluta, è sempre necessaria, dovendosi tenere nella massima
considerazione la sua volontà da disattendere solo in presenza di inequivoche e gravi circostanze, adeguatamente valutate nel provvedimento di nomina.

Sono trascorsi venti anni dalla legge che ha istituito l’amministrazione di sostegno

La legge che ha istituito l’amministrazione di sostegno, l.n. 6 del 2004, compie venti anni.

In questo periodo numerosi sono gli eventi di riflessione sugli aspetti positivi e negativi della legge e dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, così come ha trovato applicazione nella prassi e sulle prospettive di riforma.

Recentemente ho partecipato a questo interessante convegno, organizzato dalla Commissione Diritti della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni presso il Consiglio Nazionale Forense dal titolo “Soggetti vulnerabili e amministrazione di sostegno a vent’anni dalla legge n. 6 del 2004 tra disciplina vigente e prospettive di riforma“.

Amministratore di Sostegno – attestazione di Poste Italiane per l’ISEE 2024

Abbiamo appena brindato per l’inizio del nuovo anno e ci ritroviamo a fare i conti con tutto ciò che – ahimé – è scaduto al 31/12/2023. Tra questi, sicuramente, la nostra Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e la relativa attestazione, che con l’arrivo del 2024 hanno perso completamente di valore.

attestazione ISEE
attestazione ISEE

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che abbiamo presentato per il calcolo dell’ISEE, infatti, è scaduta il 31 dicembre 2023. Occorre quindi procedere quanto prima alla presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che possa valere per l’anno 2024.

Quando una persona è sottoposta ad amministrazione di sostegno la Dichiarazione Sostitutiva Unica deve essere presentata dall’Amministratore di Sostegno in nome e per conto dell’Amministrato. Per la presentazione di tale Dichiarazione è necessario, tra gli altri dati e documenti, reperire il valore del saldo contabile attivo e della giacenza media di ciascun rapporto finanziario (depositi e conti correnti bancari e postali) intestato all’Amministrato al 31 dicembre del secondo anno precedente. In poche parole, per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida per l’anno 2024, sarà necessario possedere un documento rilasciato dall’istituto bancario/postale che indichi per ciascun rapporto il saldo e la giacenza media al 31/12/2022.

Se l’amministrato è intestatario di un rapporto finanziario (libretto, conto corrente, buono postale, carta prepagata Postepay nominativa, Deposito titoli, Polizza, etc.) presso Poste Italiane l’Amministratore di Sostegno dovrà quindi rivolgersi all’Ufficio Postale per richiedere il rilascio del documento che contenga l’indicazione del saldo e della giacenza media al 31/12/2022 di ciascun rapporto finanziario presso Poste Italiane intestato all’Amministrato.

Purtroppo nel caso di richiesta da parte dell’Amministratore di Sostegno non è possibile presentare la domanda on-line ma occorre recarsi di persona presso l’Ufficio Postale.

All’Ufficio Postale andrà compilato un modulo apposito chiamato “richiesta attestazione a fini ISEE” al quale andranno allegati l’atto di nomina, copia del documento di riconoscimento dell’Amministratore di Sostegno e il codice fiscale dell’Amministrato.

modulo Poste ISEE
modulo Poste ISEE

Il modulo in questione è reperibile presso ogni Ufficio Postale. Per facilitarti e arrivare all’Ufficio Postale con in mano il modulo già compilato ho pensato di renderlo disponibile qui.

Ti consiglio quindi di scaricarlo, stamparlo e compilarlo prima di recarti all’Ufficio Postale. Presentando questo modulo e i documenti di cui sopra, l’Ufficio Postale ti rilascerà immediatamente l’attestazione contenente il saldo e la giacenza media al 31/12/2022 di ciascun rapporto finanziario intestato all’Amministrato, valida per la Dichiarazione Sostitutiva Unica relativa al calcolo dell’ISEE per l’anno 2024.

Per ogni ulteriore informazione puoi consultare il sito di Poste Italiane a questo link.

Buon lavoro!

Documenti per la dichiarazione di successione

Quali documenti servono per la dichiarazione di successione? In questa pagina ti parlo dei documenti per la dichiarazione di successione che devi presentare all’Agenzia delle Entrate. Ti spiego quali sono i documenti che devi procurarti e che sono necessari per poter presentare la dichiarazione di successione senza incorrere in errori o in false dichiarazioni. Non tutti questi documenti andranno inviati all’Agenzia delle Entrate.

Occorre distinguere una serie di documenti che sono comuni alla maggior parte delle dichiarazioni di successione (e che quindi devi sempre avere a disposizione in ogni caso) da quelli che invece sono necessari soltanto in base al tipo di dichiarazione di successione che devi presentare.

Documenti necessari per tutte le dichiarazioni di successione:

  • carta identità e codice fiscale del dichiarante;
  • carta identità e codice fiscale di ciascun erede/chiamato all’ereità/rinunciante;
  • codice fiscale del defunto;
  • codice fiscale di eventuali eredi premorti;
  • certificato o estratto dell’atto di morte
  • certificato di stato di famiglia e ultima residenza del defunto alla data del decesso;
  • albero genealogico con indicazione del nome cognome luogo e data di nascita codice fiscale del coniuge e degli eredi;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dichiarante;
  • codice IBAN del dichiarante da fornire per l’addebito delle imposte ipotecarie e catastali;
  • certificato di residenza di ciascuno degli eredi.

Documenti necessari solo se ne ricorrono i presupposti:

  • testamento (necessario solo nel caso di successione testamentaria);
  • inventario (se è stato redatto dal Notaio o dal Cancelliere del Tribunale);
  • atto di rinuncia (se uno dei chiamati all’eredità ha rinunciato in Cancelleria o con atto del Notaio);
  • dichiarazione sostitutiva relativa ad eventuali agevolazioni fiscali delle quali può beneficiare ciascun erede (es. riduzione delle imposte per “prima casa”);
  • documenti relativi all’attivo ereditario (es. dichiarazione di credito dell’istituto bancario con indicazione del saldo del c/c intestato al defunto al momento della morte);
  • visura catastale dei beni immobili intestati al defunto al momento del decesso;
  • atti di provenienza degli immobili in successione;
  • certificato di destinazione urbanistica dei terreni in successione;
  • documenti comprovanti le passività (es. spese funerarie, mutui, c/c passivi);
  • atti di donazione del defunto;
  • nel caso di aziende, copia dell’ultimo bilancio e visura camerale;
  • eventuali precedenti dichiarazioni di successione.
Guarda qui

Qui puoi scaricare il pdf con l’elenco dei documenti per la dichiarazione di successione: documenti dichiarazione successione

Ti ricordo che, per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione di successione deve essere presentata nel termine di 12 mesi dal decesso.

L’Avv. Silvia Marchese è intermediario abilitato alla trasmissione della dichiarazione di successione in via telematica all’Agenzia delle Entrate ed ha una pluriennale esperienza nella compilazione e invio della dichiarazione di successione in modo rapido.

Se hai bisogno dell’assistenza dell’Avv. Silvia Marchese nella presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate puoi prenotare una consulenza e chiedere un preventivo scrivendo a: silvia@studiolegale-marchese.it o whatsapp al numero 3471041088.

Quando è obbligatorio presentare la dichiarazione di successione?

Quando una persona viene a mancare, uno degli adempimenti al quale occorre prestare attenzione è sicuramente quello della dichiarazione di successione.

Si tratta di un adempimento fiscale al quale sono tenuti i chiamati all’eredità, gli eredi e i legatari (o i loro rappresentanti legali) di una persona defunta.

La dichiarazione di successione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro il termine di dodici mesi dalla data del decesso.

Non sempre, tuttavia, è obbligatorio presentare la dichiarazione di successione. In alcuni casi vi è un vero e proprio esonero e non si è tenuti a tale adempimento.

In questo articolo cercherò di chiarire quando sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione.

L’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione sussiste in tre ipotesi tra loro alternative, cioè quando:

  • l’eredità NON sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto (e ciò indipendentemente dalla tipologia e dal valore dei beni in successione);

ovvero

  • l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario (valore lordo dei beni) abbia un valore pari o superiore a 100.000 euro;

o, ancora,

  • l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari (indipendentemente dal loro valore).

Al di fuori di queste tre ipotesi non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate e, pertanto, si è esonerati da tale adempimento.

Farò qualche esempio pratico:

– gli eredi sono la sorella e il fratello del defunto, non vi sono beni immobili e l’attivo ereditario è rappresentato soltanto da un conto corrente con saldo alla data della morte di Euro 10.000,00: sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione perché il fratello e la sorella sono parenti in linea collaterale e non sono parenti in linea retta, per cui si rientra nel primo caso visto sopra;

– gli eredi sono il coniuge e i nipoti (figli della figlia premorta) del de cuius, il valore dell’attivo ereditario è di 50.000,00 Euro ma in successione vi è la quota di un bene immobile: sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione in quanto gli eredi sono il coniuge e i parenti in linea retta e in successione è caduta la quota di un immobile, per cui si rientra nel terzo caso visto sopra;

– l’erede è il figlio, nell’attivo ereditario non vi sono beni immobili ma solo un conto corrente con saldo attivo al momento della morte di 90.000,00 Euro: non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione in quanto l’erede è parente in linea retta, non vi sono beni immobili e il valore dell’attivo ereditario lordo è inferiore a 100.000 Euro, per cui non si rientra in alcuna delle ipotesi viste sopra.

Quanto costa un avvocato amministratore di sostegno?

Come visto qui il Giudice Tutelare può conferire l’incarico di amministratore di sostegno anche a una persona estranea alla famiglia del beneficiario, per esempio ad un avvocato.

Ciò, in linea generale, si può verificare qualora non vi sia una preventiva designazione scritta (dell’interessato o del suo genitore) di chi dovrà svolgere l’incarico l’amministratore di sostegno, ovvero qualora non vi siano parenti o, ancora, qualora fra i parenti stessi sussista una situazione di conflittualità.

Quanto costa un avvocato amministratore di sostegno? Come principio generale, il codice civile prevede che l’incarico di amministratore di sostegno sia gratuito; tuttavia, a sua discrezione, il Giudice Tutelare può rimborsare le spese sostenute dall’amministratore di sostegno, purché documentate, e riconoscergli un’equa indennità. Quest’ultima sarà commisurata all’attività effettivamente svolta dall’amministratore di sostegno e terrà conto dell’entità del patrimonio del beneficiario.

L’eventuale rimborso delle spese e l’equa indennità sono sempre a carico del beneficiario.

Nel caso in cui come amministratore di sostegno sia stato nominato un avvocato non è prevista la possibilità per il beneficiario di avvalersi del gratuito patrocinio.

L’amministratore di sostegno ha un ruolo molto delicato, complesso e di grande responsabilità. Il suo operato è controllato dal Giudice Tutelare al quale è stata affidato il procedimento.

Spesso lo stesso amministrato e le persone a lui vicine sono diffidenti nei confronti di chi svolge l’incarico di amministratore di sostegno. Ti posso validamente aiutare a capire come funziona questo procedimento, quali sono i tuoi diritti come amministrato e/o come parente (ma, in certi casi, anche non legato da rapporti di parentela) e, nel caso in cui tali diritti siano stati lesi, come farli valere. Per maggiori informazioni contattami.

Palmira Correa, La casa de Palmira.

Amministrazione di sostegno e autodeterminazione della persona

Con l’ordinanza n. 32542 del 4 novembre 2022 la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato l’inapplicabilità della misura dell’amministrazione di sostegno nei confronti di chi sia pienamente capace di autodeterminarsi, cioè capace di provvedere ai propri interessi.

amministrazione di sostegno

Afferma la Corte che l’amministrazione di sostegno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che ponga la persona nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi. E’ invece esclusa l’applicazione dell’amministrazione di sostegno nei confronti di coloro che si trovino nella piena capacità di autodeterminarsi. E ciò anche qualora la persona sia affetta da menomazione fisica, se tale condizione non la rende incapace di provvedere ai propri interessi. In tali ipotesi l’applicazione dell’amministrazione di sostegno rappresenterebbe un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona.


L’istituto dell’amministrazione di sostegno, infatti, non può essere piegato ad assicurare la tutela di interessi esclusivamente patrimoniali. Tale istituto deve essere volto, più in generale, a garantire la protezione delle persone fragili in relazione alle effettive esigenze di ciascuna, ferma la necessità di limitare nella minor misura possibile la capacità di agire.

Anche l’opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione. E la volontà contraria all’attivazione della misura, ove provenga da una persona pienamente lucida, non può non esser tenuta in debito conto dal Giudice.

La pronuncia in esame è degna di nota anche perché affronta e chiarisce la questione della impugnabilità dei decreti del Giudice Tutelare. La Corte richiama la sentenza SS.UU. n. 21985/2021 con la quale è stato precisato che i decreti del Giudice Tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili unicamente dinanzi alla Corte di Appello. E ciò indipendentemente da quale sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio). Sul punto si veda anche il seguente articolo che aveva ad oggetto l’ordinanza di rimessione alle SSUU, alla quale ha fatto seguito la sentenza ora richiamata. Sono invece ricorribili in Cassazione soltanto i provvedimenti della Corte di Appello che abbiano contenuto decisorio.