Documenti per la dichiarazione di successione

Quali documenti servono per la dichiarazione di successione? In questa pagina ti parlo dei documenti per la dichiarazione di successione che devi presentare all’Agenzia delle Entrate. Ti spiego quali sono i documenti che devi procurarti e che sono necessari per poter presentare la dichiarazione di successione senza incorrere in errori o in false dichiarazioni. Non tutti questi documenti andranno inviati all’Agenzia delle Entrate.

Occorre distinguere una serie di documenti che sono comuni alla maggior parte delle dichiarazioni di successione (e che quindi devi sempre avere a disposizione in ogni caso) da quelli che invece sono necessari soltanto in base al tipo di dichiarazione di successione che devi presentare.

Documenti necessari per tutte le dichiarazioni di successione:

  • carta identità e codice fiscale del dichiarante;
  • carta identità e codice fiscale di ciascun erede/chiamato all’ereità/rinunciante;
  • codice fiscale del defunto;
  • codice fiscale di eventuali eredi premorti;
  • certificato o estratto dell’atto di morte
  • certificato di stato di famiglia e ultima residenza del defunto alla data del decesso;
  • albero genealogico con indicazione del nome cognome luogo e data di nascita codice fiscale del coniuge e degli eredi;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dichiarante;
  • codice IBAN del dichiarante da fornire per l’addebito delle imposte ipotecarie e catastali;
  • certificato di residenza di ciascuno degli eredi.

Documenti necessari solo se ne ricorrono i presupposti:

  • testamento (necessario solo nel caso di successione testamentaria);
  • inventario (se è stato redatto dal Notaio o dal Cancelliere del Tribunale);
  • atto di rinuncia (se uno dei chiamati all’eredità ha rinunciato in Cancelleria o con atto del Notaio);
  • dichiarazione sostitutiva relativa ad eventuali agevolazioni fiscali delle quali può beneficiare ciascun erede (es. riduzione delle imposte per “prima casa”);
  • documenti relativi all’attivo ereditario (es. dichiarazione di credito dell’istituto bancario con indicazione del saldo del c/c intestato al defunto al momento della morte);
  • visura catastale dei beni immobili intestati al defunto al momento del decesso;
  • atti di provenienza degli immobili in successione;
  • certificato di destinazione urbanistica dei terreni in successione;
  • documenti comprovanti le passività (es. spese funerarie, mutui, c/c passivi);
  • atti di donazione del defunto;
  • nel caso di aziende, copia dell’ultimo bilancio e visura camerale;
  • eventuali precedenti dichiarazioni di successione.
Guarda qui

Qui puoi scaricare il pdf con l’elenco dei documenti per la dichiarazione di successione: documenti dichiarazione successione

Ti ricordo che, per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione di successione deve essere presentata nel termine di 12 mesi dal decesso.

L’Avv. Silvia Marchese è intermediario abilitato alla trasmissione della dichiarazione di successione in via telematica all’Agenzia delle Entrate ed ha una pluriennale esperienza nella compilazione e invio della dichiarazione di successione in modo rapido.

Se hai bisogno dell’assistenza dell’Avv. Silvia Marchese nella presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate puoi prenotare una consulenza e chiedere un preventivo scrivendo a: silvia@studiolegale-marchese.it o whatsapp al numero 3471041088.

Quando è obbligatorio presentare la dichiarazione di successione?

Quando una persona viene a mancare, uno degli adempimenti al quale occorre prestare attenzione è sicuramente quello della dichiarazione di successione.

Si tratta di un adempimento fiscale al quale sono tenuti i chiamati all’eredità, gli eredi e i legatari (o i loro rappresentanti legali) di una persona defunta.

La dichiarazione di successione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro il termine di dodici mesi dalla data del decesso.

Non sempre, tuttavia, è obbligatorio presentare la dichiarazione di successione. In alcuni casi vi è un vero e proprio esonero e non si è tenuti a tale adempimento.

In questo articolo cercherò di chiarire quando sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione.

L’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione sussiste in tre ipotesi tra loro alternative, cioè quando:

  • l’eredità NON sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto (e ciò indipendentemente dalla tipologia e dal valore dei beni in successione);

ovvero

  • l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario (valore lordo dei beni) abbia un valore pari o superiore a 100.000 euro;

o, ancora,

  • l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari (indipendentemente dal loro valore).

Al di fuori di queste tre ipotesi non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate e, pertanto, si è esonerati da tale adempimento.

Farò qualche esempio pratico:

– gli eredi sono la sorella e il fratello del defunto, non vi sono beni immobili e l’attivo ereditario è rappresentato soltanto da un conto corrente con saldo alla data della morte di Euro 10.000,00: sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione perché il fratello e la sorella sono parenti in linea collaterale e non sono parenti in linea retta, per cui si rientra nel primo caso visto sopra;

– gli eredi sono il coniuge e i nipoti (figli della figlia premorta) del de cuius, il valore dell’attivo ereditario è di 50.000,00 Euro ma in successione vi è la quota di un bene immobile: sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione in quanto gli eredi sono il coniuge e i parenti in linea retta e in successione è caduta la quota di un immobile, per cui si rientra nel terzo caso visto sopra;

– l’erede è il figlio, nell’attivo ereditario non vi sono beni immobili ma solo un conto corrente con saldo attivo al momento della morte di 90.000,00 Euro: non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione in quanto l’erede è parente in linea retta, non vi sono beni immobili e il valore dell’attivo ereditario lordo è inferiore a 100.000 Euro, per cui non si rientra in alcuna delle ipotesi viste sopra.

Quanto costa un avvocato amministratore di sostegno?

Come visto qui il Giudice Tutelare può conferire l’incarico di amministratore di sostegno anche a una persona estranea alla famiglia del beneficiario, per esempio ad un avvocato.

Ciò, in linea generale, si può verificare qualora non vi sia una preventiva designazione scritta (dell’interessato o del suo genitore) di chi dovrà svolgere l’incarico l’amministratore di sostegno, ovvero qualora non vi siano parenti o, ancora, qualora fra i parenti stessi sussista una situazione di conflittualità.

Quanto costa un avvocato amministratore di sostegno? Come principio generale, il codice civile prevede che l’incarico di amministratore di sostegno sia gratuito; tuttavia, a sua discrezione, il Giudice Tutelare può rimborsare le spese sostenute dall’amministratore di sostegno, purché documentate, e riconoscergli un’equa indennità. Quest’ultima sarà commisurata all’attività effettivamente svolta dall’amministratore di sostegno e terrà conto dell’entità del patrimonio del beneficiario.

L’eventuale rimborso delle spese e l’equa indennità sono sempre a carico del beneficiario.

Nel caso in cui come amministratore di sostegno sia stato nominato un avvocato non è prevista la possibilità per il beneficiario di avvalersi del gratuito patrocinio.

L’amministratore di sostegno ha un ruolo molto delicato, complesso e di grande responsabilità. Il suo operato è controllato dal Giudice Tutelare al quale è stata affidato il procedimento.

Spesso lo stesso amministrato e le persone a lui vicine sono diffidenti nei confronti di chi svolge l’incarico di amministratore di sostegno. Ti posso validamente aiutare a capire come funziona questo procedimento, quali sono i tuoi diritti come amministrato e/o come parente (ma, in certi casi, anche non legato da rapporti di parentela) e, nel caso in cui tali diritti siano stati lesi, come farli valere. Per maggiori informazioni contattami.

Palmira Correa, La casa de Palmira.

Amministrazione di sostegno e autodeterminazione della persona

Con l’ordinanza n. 32542 del 4 novembre 2022 la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato l’inapplicabilità della misura dell’amministrazione di sostegno nei confronti di chi sia pienamente capace di autodeterminarsi, cioè capace di provvedere ai propri interessi.

amministrazione di sostegno

Afferma la Corte che l’amministrazione di sostegno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che ponga la persona nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi. E’ invece esclusa l’applicazione dell’amministrazione di sostegno nei confronti di coloro che si trovino nella piena capacità di autodeterminarsi. E ciò anche qualora la persona sia affetta da menomazione fisica, se tale condizione non la rende incapace di provvedere ai propri interessi. In tali ipotesi l’applicazione dell’amministrazione di sostegno rappresenterebbe un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona.


L’istituto dell’amministrazione di sostegno, infatti, non può essere piegato ad assicurare la tutela di interessi esclusivamente patrimoniali. Tale istituto deve essere volto, più in generale, a garantire la protezione delle persone fragili in relazione alle effettive esigenze di ciascuna, ferma la necessità di limitare nella minor misura possibile la capacità di agire.

Anche l’opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione. E la volontà contraria all’attivazione della misura, ove provenga da una persona pienamente lucida, non può non esser tenuta in debito conto dal Giudice.

La pronuncia in esame è degna di nota anche perché affronta e chiarisce la questione della impugnabilità dei decreti del Giudice Tutelare. La Corte richiama la sentenza SS.UU. n. 21985/2021 con la quale è stato precisato che i decreti del Giudice Tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili unicamente dinanzi alla Corte di Appello. E ciò indipendentemente da quale sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio). Sul punto si veda anche il seguente articolo che aveva ad oggetto l’ordinanza di rimessione alle SSUU, alla quale ha fatto seguito la sentenza ora richiamata. Sono invece ricorribili in Cassazione soltanto i provvedimenti della Corte di Appello che abbiano contenuto decisorio.

Avvocato per Amministrazione di Sostegno – Avv. Silvia Marchese

amministrazione di sostegno

I miei interessi e la mia attività professionale sono rivolti anche alla tutela dei diritti delle persone fragili e agli istituti giuridici previsti a loro protezione, con particolare riferimento all’ amministrazione di sostegno.

In questo ambito presto attività di consulenza e assistenza legale a coloro che intendono promuovere questo procedimento di a.d.s. innanzi al Tribunale e a coloro che, a vario titolo, si trovano coinvolti in esso. Svolgo in prima persona alcuni incarichi di amministratore di sostegno. Questo mi aiuta a comprendere meglio le problematiche giuridiche ma anche relazionali nelle quali sovente si imbatte chi è chiamato a compiere la delicata e complessa funzione di a.d.s.

Presto particolare attenzione alla mia formazione professionale tenendomi costantemente aggiornata sulla giurisprudenza e sulla prassi dei Tribunali. Recentemente ho frequentato il corso di formazione per amministratore di sostegno organizzato dalla Azienda USL di Firenze, superando positivamente tutte le verifiche di apprendimento (vedi qui) e interessandomi in modo particolare al ruolo dell’amministratore di sostegno e la gestione delle sue relazioni con tutti i soggetti coinvolti (il beneficiario in primis ma anche i suoi familiari e le equipe multidisciplinari della USL per le situazioni complesse).

Nel 2019 ho svolto attività di orientamento e consulenza ai cittadini in materia di amministrazione di sostegno presso l’Ufficio di Prossimità del Tribunale di Firenze – Quartiere 3 del Comune di Firenze.

FORMAZIONE dell’Avv. Silvia Marchese in materia di Amministrazione di Sostegno:

  • Discente nel corso di formazione per Amministratore di Sostegno (40 ore) organizzato dalla Azienda USL Toscana Centro (2022).
  • Moderatore nel convegno dal titolo “Tutela della manifestazione della volontà della persona con disabilità” organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, dalla Fondazione Forense (2021).
  • Discente nel Corso base su l’Avvocato Amministratore di Sostegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Firenze e dalla Fondazione per la Formazione Forense (2016).

Leggi un’intervista rilasciata da me al settimanale Toscana Oggi: articoloToscanaOggi.

Come si fa la dichiarazione di successione?

dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione può essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica: link al portale dell’Agenzia delle Entrate.

Il termine, salvo casi particolari, è di 12 mesi dalla data del decesso.

La dichiarazione di successione può essere presentata dal contribuente:

  • direttamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate accedendo alla propria area riservata;
  • avvalendosi di un intermediario abilitato dall’Agenzia delle Entrate (professionista o caf);
  • presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.

Occorre utilizzare sempre l’apposito modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006 deve essere utilizzato il precedente modello 4.

Se nella successione sono compresi beni immobili occorre presentare la domanda di voltura catastale. Ciò può avvenire tramite la presentazione della dichiarazione di successione (c.d. “voltura automatica”) oppure successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione entro il termine di 30 giorni dalla registrazione della dichiarazione.

Per svincolare i conti correnti bancari e i titoli gli Istituti bancari richiedono la copia conforme della dichiarazione: già al momento della presentazione della dichiarazione in via telematica, barrando l’apposita casella presente nel modello, è possibile effettuare la richiesta di copia. In questo caso l’Agenzia delle Entrate rilascerà l’attestazione in via telematica, con notevole risparmio di tempo. Occorre prestare attenzione perché l’attestazione in via telematica dura 180 giorni. E’ comunque sempre possibile recarsi presso qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e richiedere il rilascio di una o più attestazioni in formato cartaceo pagando i contrassegni telematici (ex marche da bollo).

L’avv. Silvia Marchese è intermediario abilitato dall’Agenzia delle Entrate alla presentazione della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali e si occupa della raccolta dei documenti necessari, della compilazione della dichiarazione, dell’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e della richiesta dell’attestazione necessaria per lo sblocco dei conti correnti e dei titoli.

Puoi richiedere un preventivo all’Avv. Silvia Marchese inviando una e-mail al seguente indirizzo: silvia@studiolegale-marchese.it

Cittadinanza italiana iure sanguinis: la perdita della cittadinanza italiana da parte dell’avo ne interrompe la trasmissione ai discendenti? / Italian Citizenship “iure sanguinis”: does the Ancestor’s loss of the Italian citizenship interrupt its transmission to descendants?

La cittadinanza italiana iure sanguinis può essere riconosciuta ai cittadini stranieri di ceppo italiano.
Va tuttavia verificato che l’avo italiano non abbia perduto la cittadinanza italiana a seguito di naturalizzazione straniera, perché ciò rischia di interrompere la trasmissione della cittadinanza italiana ai discendenti che non potranno ottenere il riconoscimento..

Questa perdita tuttavia non sempre interrompe la trasmissione della cittadinanza italiana ai discendenti: occorre quindi verificare la data nella quale è avvenuta l’acquisizione della cittadinanza straniera (c.d. naturalizzazione ).

Lo Studio Legale dell’Avv. Silvia Marchese presta consulenza  al fine di verificare se sussistano le condizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche qualora l’avo italiano sia sia naturalizzato straniero.

Per saperne di più scrivi una e-mail a: silvia@studiolegale-marchese.it.

English:

The Italian citizenship ‘iure sanguinis’ can be acknowledged to foreign citizens of Italian stock. It is necessary, neverthless, that the Italian ancestor has not lost the Italian citizenship as a result of a foreign naturalization: this could risk interrupting the transmission of the Italian citizenship to his/her descendants.

Anyway the loss of the Italian citizenship not always interrupts the above mentioned transmission: it is necessary to verify when the Foreign citizenship (the so-called naturalization) was granted.

Silvia Marchese’s law office gives Legale advice in order to verify if there are conditions for the acknowledgment of the Italian citizenship ‘iure sanguinis’, even if the Italian ancestor had already obtained the foreign naturalization.

To find out more, write an e-mail to: silvia@studiolegale-marchese.it

Amministratore di Sostegno

È appena iniziato il corso ‘L’amministratore di sostegno’ organizzato dalla Azienda USL Toscana Centro. Il corso si articola in vari moduli che trattano pressoché tutti gli aspetti che l’amministratore di sostegno si trova ad affrontare nel corso del proprio incarico: l’organizzazione dei Servizi sociali e sanitari, gli aspetti giuridici, contabili, i rapporti con l’INPS, i percorsi  della non autosufficienza, della presa in carico della persona con  disabilità, il funzionamento e l’organizzazione dei servizi di salute mentale. È previsto anche un interessante modulo a carattere psicologico-relazionale nel quale sarà approfondito il ruolo dell’amministratore di sostegno e la gestione delle sue relazioni con tutti i soggetti che generalmente sono coinvolti (il beneficiario in primis ma anche i suoi familiari e le equipe multidisciplinari per le situazioni complesse).

Amministratore di Sostegno – come attivare la delega Inps a favore del beneficiario

L’Inps rappresenta senza dubbio uno degli enti pubblici con il quale l’amministratore di sostegno si trova più frequentemente a interagire nell’interesse del beneficiario sia presso gli sportelli che attraverso l’area riservata alla quale si accede tramite il pulsante “Entra in MyINPS” situato nella homepage del portale www.inps.it.

Oggi pressoché tutte le attività (consultazioni, presentazioni di istanze, etc.) possono essere effettuate online tramite il portale Inps.

Per questo motivo è consigliabile per l’amministratore di sostegno attivare la delega per accedere all’area riservata del beneficiario situata sul portale Inps in modo da poter consultare la posizione del beneficiario ed effettuare tutte le operazioni online nell’interesse di quest’ultimo.

Mi preme chiarire che dal 30 settembre 2021 il PIN inps è stato dismesso, per cui l’unica modalità per accedere all’area riservata del portale Inps è mediante SPID, CIE e CNS.

Per prima cosa, pertanto, l’amministratore di sostegno dovrà essere in possesso del proprio SPID, CIE o CNS per accedere alla propria area riservata del portale Inps. Una volta attivata la delega, l’amministratore potrà utilizzare il proprio SPID, CIE o CNS non solo per accedere alla propria area riservata ma anche per accedere all’area riservata del beneficiario.

Ma come si fa ad attivare la delega INPS?

1.La richiesta di inserimento della delega: come scaricare e compilare il modulo AA10

Anzitutto occorre scaricare e compilare il MODULO AA10: attenzione, perché dopo aver inserito le generalità del beneficiario alla pagina 1, la sezione da compilare nel caso di amministratore di sostegno si trova esclusivamente alla pagina 2. Come si può notare, è lo stesso amministratore di sostegno che chiede l’inserimento della delega e che pertanto compila e firma il modulo. Occorre prestare un po’ di accortezza nell’indicare la durata della delega, che può essere a tempo “indeterminato” ovvero “fino al…” cioè fino a una data prestabilita. Per non commettere errori è bene esaminare attentamente il decreto di nomina: se la nomina è stata effettuata “in via definitiva” generalmente sarà a tempo indeterminato; se, invece, la nomina è stata fatta “in via provvisoria” la nomina sarà a tempo determinato  (in questo caso la scadenza coinciderà con quella dell’udienza fissata dal Giudice Tutelare per la disamina del ricorso, in quanto all’esito di questa il Giudice deciderà se confermare o meno la misura dell’amministrazione di sostegno e, in caso positivo, se confermare o meno l’incarico all’amministratore di sostegno provvisorio).

Compilato e firmato il modulo Inps AA10 l’amministratore di sostegno dovrà aver cura di allegare 1) copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità 2) copia del documento in corso di validità del beneficiario 3) copia del provvedimento di nomina emesso dal Giudice Tutelare ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la qualità di amministratore di sostegno (specificando la durata dell’incarico ovvero se la nomina è a tempo indeterminato).

2. Come inoltrare all’Inps il modulo AA10 compilato e gli allegati

Predisposta la documentazione di cui sopra, l’amministratore di sostegno potrà inoltrarla con una delle seguenti modalità:

a) recandosi personalmente allo sportello INPS, previo appuntamento: a tal fine l’amministratore di sostegno, potrà utilizzare il seguente link ovvero effettuare la prenotazione tramite la propria area riservata personale. In quest’ultimo caso, nella parte sinistra della pagina principale dell’area personale, è necessario aprire la tendina “Comunica con l’INPS” e lì aprire la sezione “Prenota accesso in sede”. Da tale pagina l’a.d.s. sarà guidato nella prenotazione di un appuntamento nella sede prescelta. Sia che la prenotazione avvenga tramite il portale Inps senza utilizzare l’area riservata sia che essa avvenga tramite l’area riservata, l’a.d.s. dovrà selezionare il tasto che si riferisce allo sportello CONTO ASSICURATIVO-PENSIONI-PRESTAZIONI PUBBLICHE-INV. CIV.”. A questo punto sarà visibile un calendario nel quale i giorni disponibili e prenotabili saranno di colore verde. Il giorno dell’appuntamento l’amministratore di sostegno dovrà recarsi personalmente presso la sede Inps prescelta portando con sé la ricevuta dell’appuntamento e consegnando l’originale della domanda con i tre allegati di cui sopra.

b) tramite internet, senza recarsi allo sportello INPS: l’Inps indica anche la possibilità di presentare la richiesta di delega tramite la propria area riservata utilizzando la sezione “Delega identità digitale”. In realtà, ad oggi, attraverso tale sezione è possibile presentare esclusivamente la richiesta di delega riferita ai figli minori e non ai beneficiari di Amministrazione di Sostegno.  Qualora quindi l’a.d.s. si trovi impossibilitato a recarsi personalmente presso una sede Inps l’unica strada (da me testata, in quanto l’ ho utilizzata con successo per le persone delle quali sono amministratore di sostegno) è quella di inoltrare la richiesta di attivazione della delega tramite PEC (Posta Elettronica Certificata). Per inoltrare la richiesta tramite PEC, occorre però possedere una casella PEC e la firma digitale, con la quale firmare il pdf del modulo AA10 compilato. Andrà poi reperito l’indirizzo PEC dell’Inps al quale inviare il modulo firmato digitalmente e i tre allegati. A questo scopo, consiglio di trovare l’indirizzo pec della sede competente tramite la pagina reperibile al seguente LINK . La sede Inps competente va ricercata in base al comune di residenza del beneficiario. una volta aperta la pagina di cui al link indicato, conviene utilizzare la cartina dell’Italia e selezionare la regione nella quale si trova il Comune di residenza: es. per il Comune di Greve in Chianti selezionerò la Regione Toscana, poi selezionerò la Provincia di Firenze. Selezionata la Provincia, si aprirà un menu a tendina tramite il quale trovare la sede competente e il relativo indirizzo pec. Se nel menu a tendina non compare il Comune di residenza, dovrò fare un pò di tentativi partendo dalla Direzione provinciale: dopo averla selezionata, si aprirà una pagina e sul menu a sinistra potrò verificare la “competenza territoriale” tramite il relativo tasto. Tornando all’esempio, dopo aver selezionato la Direzione provinciale di Firenze, seleziono il tasto “competenza territoriale” e scorrendo il menu a tendina trovo che tale Ufficio è competente anche per il Comune di Greve in Chianti: Questo significa che per il mio amministrato che risiede nel Comune di Greve in Chianti la sede Inps competente  è la Direzione provinciale e l’indirizzo PEC di quest’ultima è quello al quale posso inviare la mia richiesta di delega di identità digitale.

Sarà necessario attendere qualche giorno prima che l’Inps provveda ad attivare la delega.

La delega, una volta attivata, sarà visibile al momento in cui l’amministratore di sostegno utilizzerà pre proprie credenziali SPID, CIE o CNS sul portale Inps: si aprirà infatti una pagina dal titolo “seleziona il tuo profilo” e a quel punto l’a.d.s. potrà scegliere se accedere alla propria area riservata oppure a quella del beneficiario.

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