Successioni: le agevolazioni “prima casa” possono essere richieste anche dall’erede

Con la Risoluzione n. 40/E del 26 aprile 2012 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le agevolazioni “prima casa” possono essere richieste anche dall’erede.

Il caso: l’erede superstite (il figlio) espone che i propri genitori sono deceduti a distanza di un mese l’uno dall’altro (prima il padre poi la madre) e che ciascuno era proprietario per metà della casa di abitazione non   Al momento della presentazione della dichiarazione di successione del padre, nella quale anche la madre figura come erede, si pone il problema se le agevolazioni possano essere riconosciute a favore della madre, nonostante il decesso di quest’ultima sia  avvenuto prima di aver potuto presentare la dichiarazione di successione del padre.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è positiva a condizione che l’erede superstite (il figlio) attesti per conto della madre la sussistenza delle condizioni che la legge richiede per poter fruire delle agevolazioni in questione. Il figlio, infatti, per quanto riguarda la successione del padre, si pone, rispetto alla madre, quale successivo chiamato all’eredità ai sensi dell’art. 479 del codice civile e, in quanto tale, acquista la legittimazione a produrre la dichiarazione di successione per conto del proprio dante causa, ossia del primo chiamato all’eredità (la madre) il quale è deceduto senza aver potuto accettare l’eredità e presentare la dichiarazione di successione.

La questione non è di poco conto in quanto le agevolazioni in questione consistono nell’abbattimento delle imposte ipotecaria e catastale che saranno applicate in misura fissa (art. 69, comma 3, l.n. 342/2000).

Leggi qui di seguito il testo integrale della Risoluzione n. 40/E dell’Agenzia delle Entrate:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ca2936804b06b9ad80998f930773b069/Ris.40e+del+26.04.12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ca2936804b06b9ad80998f930773b069