CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS – evoluzione normativa e giurisprudenziale:
Corte Costituzionale sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato incostituzionale l’art. 10 comma 3 della L. n. 555/1912 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
Corte Costituzionale sentenza n. 30 del 1983 la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1 della L.n. 555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
SSUU Corte di Cassazione sentenza n. 4466 del 2009 la quale ha affermato che per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all’estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell’incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d’incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio del 1948, non potendo retroagire oltre l’entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l’estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell’ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l’effetto perdurante anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione dell’illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”;
Decreto Legge n. 36 del 2025 e Legge di conversione n. 74 del 2025 che hanno introdotto modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (nuove norme sulla cittadinanza);
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 art. 3-bis
Tribunale di Ivrea – ordinanza n. 167 del 25 giugno 2025 che ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità dell’art. 3-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, limitatamente alle parole “anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo” e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b), in riferimento agli articoli 2, 3, e 117 comma 1, della Costituzione, quest’ultimo in relazione ai principi derivati dall’ordinamento internazionale e, in particolare, dall’art. 9 del Trattato sull’Unione europea, dall’art. 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dall’art. 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948 e dell’art. 3, comma 2, del Quarto protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;
Sentenza n. 142 della Corte Costituzionale del 31 luglio 2025 che ha dichiarato inammissibili e non fondate le varie questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Bologna, di Roma, di Milano e di Firenze, sull’art. 1 della legge n. 91 del 1992, nella parte in cui, stabilendo che “è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”, non prevede alcun limite all’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis;