atti normativi/giurisprudenza

CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS:

Codice civile del 1865

Legge n. 555/1912

Corte Costituzionale sentenza n. 87 del 1975  che ha dichiarato incostituzionale l’art. 10 comma 3 della L. n. 555/1912 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;

Corte Costituzionale sentenza n. 30 del 1983 la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1 della L.n. 555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;

SSUU Corte di Cassazione sentenza n. 4466 del 2009 la quale ha affermato che per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all’estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell’incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d’incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio del 1948, non potendo retroagire oltre l’entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l’estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell’ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l’effetto perdurante anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione dell’illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”;

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