Come ho spiegato qui l’ Amministrazione di Sostegno rappresenta una misura di protezione a favore delle persone prive di autonomia, in tutto o in parte, nel compimento degli atti della vita civile a causa di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica.
Precisamente, l’art. 404 del codice civile prevede che “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio“.
Dunque per nominare un Amministratore di Sostegno è necessario un provvedimento del Giudice Tutelare.
La richiesta (c.d. “ricorso”) al Giudice Tutelare per la nomina dell’Amministratore di Sostegno a favore di una persona (c.d. beneficiario/a) può essere presentata: dalla stessa persona interessata (cioè il beneficiario/a); dal coniuge; dalla persona stabilmente convivente; dai parenti entro il quarto grado; dagli affini entro il secondo grado; dal tutore; dal curatore; dal pubblico ministero; dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza alla persona.
Il ricorso al Giudice Tutelare può essere presentato con o senza l’assistenza di un avvocato.
Nel caso in cui non si ricorra all’assistenza di un avvocato si può utilizzare il modulo messo a disposizione dal Tribunale competente. Ad esempio, questo è il modulo messo a disposizione dal Tribunale di Firenze: modulo Tribunale di Firenze per ricorso per amministrazione di sostegno .
Qualora invece si preferisca che sia un avvocato a presentare il ricorso, sarà il medesimo a redigere il ricorso e ad allegare i documenti necessari.
L’avv. Silvia Marchese si occupa della consulenza e assistenza nella redazione del ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, e dell’invio telematico del ricorso presso il Tribunale competente. Per maggiori informazioni: modulo di contatto.