Chi può essere nominato amministratore di sostegno?

La nomina dell’Amministratore di sostegno viene effettuata dal parte del Giudice Tutelare (link), al quale spetta quindi la scelta di chi dovrà svolgere l’incarico.

Il codice civile pone tuttavia alcune regole relative alla scelta dell’amministratore di sostegno.

Il criterio-guida che deve essere rispettato è quello che la scelta dell’amministratore di sostegno avvenga “con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario”.

Posta questa regola generale, vediamo quali sono gli ulteriori “paletti” posti dal codice civile.

Anzitutto, dovrà essere rispettata la volontà scritta della persona interessata. E’ possibile, infatti, che la persona interessata, quando era pienamente capace, abbia designato per iscritto un amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità. Tale designazione, affinché abbia valore, deve avvenire con atto pubblico oppure con scrittura privata autenticata. In questi casi il Giudice Tutelare dovrà rispettare la scelta fatta a suo tempo dall’interessato e se ne potrà discostare soltanto qualora sussistano “gravi motivi” e con un provvedimento (decreto) motivato.

In assenza di tale designazione da parte dell’interessato, il Giudice Tutelare dovrà preferire, ove possibile, i suoi parenti, nel seguente ordine: il coniuge (non legalmente separato), la persona stabilmente convivente, il padre o la madre, il/la figlio/a, il fratello o la sorella.

Il Giudice Tutelare dovrà rispettare poi la scelta dell’amministratore di sostegno fatta dal genitore superstite, poi deceduto, a favore del figlio.

Gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare può designare come amministratore di sostegno una persona diversa da quelle designate dall’interessato o dal genitore superstite o da quelle previste dal codice civile, di cui sopra: può essere un soggetto estraneo alla cerchia familiare (es. un amico), un avvocato o una persona giuridica (associazione o fondazione senza scopo di lucro).