Amministratore di Sostegno

È appena iniziato il corso ‘L’amministratore di sostegno’ organizzato dalla Azienda USL Toscana Centro. Il corso si articola in vari moduli che trattano pressoché tutti gli aspetti che l’amministratore di sostegno si trova ad affrontare nel corso del proprio incarico: l’organizzazione dei Servizi sociali e sanitari, gli aspetti giuridici, contabili, i rapporti con l’INPS, i percorsi  della non autosufficienza, della presa in carico della persona con  disabilità, il funzionamento e l’organizzazione dei servizi di salute mentale. È previsto anche un interessante modulo a carattere psicologico-relazionale nel quale sarà approfondito il ruolo dell’amministratore di sostegno e la gestione delle sue relazioni con tutti i soggetti che generalmente sono coinvolti (il beneficiario in primis ma anche i suoi familiari e le equipe multidisciplinari per le situazioni complesse).

Amministratore di Sostegno – come attivare la delega Inps a favore del beneficiario

L’Inps rappresenta senza dubbio uno degli enti pubblici con il quale l’amministratore di sostegno si trova più frequentemente a interagire nell’interesse del beneficiario sia presso gli sportelli che attraverso l’area riservata alla quale si accede tramite il pulsante “Entra in MyINPS” situato nella homepage del portale www.inps.it.

Oggi pressoché tutte le attività (consultazioni, presentazioni di istanze, etc.) possono essere effettuate online tramite il portale Inps.

Per questo motivo è consigliabile per l’amministratore di sostegno attivare la delega per accedere all’area riservata del beneficiario situata sul portale Inps in modo da poter consultare la posizione del beneficiario ed effettuare tutte le operazioni online nell’interesse di quest’ultimo.

Mi preme chiarire che dal 30 settembre 2021 il PIN inps è stato dismesso, per cui l’unica modalità per accedere all’area riservata del portale Inps è mediante SPID, CIE e CNS.

Per prima cosa, pertanto, l’amministratore di sostegno dovrà essere in possesso del proprio SPID, CIE o CNS per accedere alla propria area riservata del portale Inps. Una volta attivata la delega, l’amministratore potrà utilizzare il proprio SPID, CIE o CNS non solo per accedere alla propria area riservata ma anche per accedere all’area riservata del beneficiario.

Ma come si fa ad attivare la delega INPS?

1.La richiesta di inserimento della delega: come scaricare e compilare il modulo AA10

Anzitutto occorre scaricare e compilare il MODULO AA10: attenzione, perché dopo aver inserito le generalità del beneficiario alla pagina 1, la sezione da compilare nel caso di amministratore di sostegno si trova esclusivamente alla pagina 2. Come si può notare, è lo stesso amministratore di sostegno che chiede l’inserimento della delega e che pertanto compila e firma il modulo. Occorre prestare un po’ di accortezza nell’indicare la durata della delega, che può essere a tempo “indeterminato” ovvero “fino al…” cioè fino a una data prestabilita. Per non commettere errori è bene esaminare attentamente il decreto di nomina: se la nomina è stata effettuata “in via definitiva” generalmente sarà a tempo indeterminato; se, invece, la nomina è stata fatta “in via provvisoria” la nomina sarà a tempo determinato  (in questo caso la scadenza coinciderà con quella dell’udienza fissata dal Giudice Tutelare per la disamina del ricorso, in quanto all’esito di questa il Giudice deciderà se confermare o meno la misura dell’amministrazione di sostegno e, in caso positivo, se confermare o meno l’incarico all’amministratore di sostegno provvisorio).

Compilato e firmato il modulo Inps AA10 l’amministratore di sostegno dovrà aver cura di allegare 1) copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità 2) copia del documento in corso di validità del beneficiario 3) copia del provvedimento di nomina emesso dal Giudice Tutelare ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la qualità di amministratore di sostegno (specificando la durata dell’incarico ovvero se la nomina è a tempo indeterminato).

2. Come inoltrare all’Inps il modulo AA10 compilato e gli allegati

Predisposta la documentazione di cui sopra, l’amministratore di sostegno potrà inoltrarla con una delle seguenti modalità:

a) recandosi personalmente allo sportello INPS, previo appuntamento: a tal fine l’amministratore di sostegno, potrà utilizzare il seguente link ovvero effettuare la prenotazione tramite la propria area riservata personale. In quest’ultimo caso, nella parte sinistra della pagina principale dell’area personale, è necessario aprire la tendina “Comunica con l’INPS” e lì aprire la sezione “Prenota accesso in sede”. Da tale pagina l’a.d.s. sarà guidato nella prenotazione di un appuntamento nella sede prescelta. Sia che la prenotazione avvenga tramite il portale Inps senza utilizzare l’area riservata sia che essa avvenga tramite l’area riservata, l’a.d.s. dovrà selezionare il tasto che si riferisce allo sportello CONTO ASSICURATIVO-PENSIONI-PRESTAZIONI PUBBLICHE-INV. CIV.”. A questo punto sarà visibile un calendario nel quale i giorni disponibili e prenotabili saranno di colore verde. Il giorno dell’appuntamento l’amministratore di sostegno dovrà recarsi personalmente presso la sede Inps prescelta portando con sé la ricevuta dell’appuntamento e consegnando l’originale della domanda con i tre allegati di cui sopra.

b) tramite internet, senza recarsi allo sportello INPS: l’Inps indica anche la possibilità di presentare la richiesta di delega tramite la propria area riservata utilizzando la sezione “Delega identità digitale”. In realtà, ad oggi, attraverso tale sezione è possibile presentare esclusivamente la richiesta di delega riferita ai figli minori e non ai beneficiari di Amministrazione di Sostegno.  Qualora quindi l’a.d.s. si trovi impossibilitato a recarsi personalmente presso una sede Inps l’unica strada (da me testata, in quanto l’ ho utilizzata con successo per le persone delle quali sono amministratore di sostegno) è quella di inoltrare la richiesta di attivazione della delega tramite PEC (Posta Elettronica Certificata). Per inoltrare la richiesta tramite PEC, occorre però possedere una casella PEC e la firma digitale, con la quale firmare il pdf del modulo AA10 compilato. Andrà poi reperito l’indirizzo PEC dell’Inps al quale inviare il modulo firmato digitalmente e i tre allegati. A questo scopo, consiglio di trovare l’indirizzo pec della sede competente tramite la pagina reperibile al seguente LINK . La sede Inps competente va ricercata in base al comune di residenza del beneficiario. una volta aperta la pagina di cui al link indicato, conviene utilizzare la cartina dell’Italia e selezionare la regione nella quale si trova il Comune di residenza: es. per il Comune di Greve in Chianti selezionerò la Regione Toscana, poi selezionerò la Provincia di Firenze. Selezionata la Provincia, si aprirà un menu a tendina tramite il quale trovare la sede competente e il relativo indirizzo pec. Se nel menu a tendina non compare il Comune di residenza, dovrò fare un pò di tentativi partendo dalla Direzione provinciale: dopo averla selezionata, si aprirà una pagina e sul menu a sinistra potrò verificare la “competenza territoriale” tramite il relativo tasto. Tornando all’esempio, dopo aver selezionato la Direzione provinciale di Firenze, seleziono il tasto “competenza territoriale” e scorrendo il menu a tendina trovo che tale Ufficio è competente anche per il Comune di Greve in Chianti: Questo significa che per il mio amministrato che risiede nel Comune di Greve in Chianti la sede Inps competente  è la Direzione provinciale e l’indirizzo PEC di quest’ultima è quello al quale posso inviare la mia richiesta di delega di identità digitale.

Sarà necessario attendere qualche giorno prima che l’Inps provveda ad attivare la delega.

La delega, una volta attivata, sarà visibile al momento in cui l’amministratore di sostegno utilizzerà pre proprie credenziali SPID, CIE o CNS sul portale Inps: si aprirà infatti una pagina dal titolo “seleziona il tuo profilo” e a quel punto l’a.d.s. potrà scegliere se accedere alla propria area riservata oppure a quella del beneficiario.

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Chi manifesta il consenso alla vaccinazione anti Covid-19 per le persone incapaci ricoverate in r.s.a.?

Il decreto legge 5 gennaio 2021 n. 1, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio ed entrato in vigore il successivo 6 gennaio, all’art. 5, ha inteso disciplinare la modalità di manifestazione del consenso alla vaccinazione anti Covid 19 per le persone incapaci che si trovano ricoverate in una Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.).

Si tratta di una disciplina che ha sollevato non pochi dubbi interpretativi finanche sospetti di illegittimità costituzionale.

A partire dal 6 gennaio scorso tuttavia questa è la normativa vigente e applicabile a tutti gli effetti.

Al primo comma si prevede che quando l’incapace, ricoverato in r.s.a., sia rappresentato o assistito da un tutore, da un curatore o da un amministratore di sostegno, il consenso alla vaccinazione debba essere espresso da questi soggetti, nel rispetto della volontà dell’incapace (secondo quanto previsto dalla l.n. 219/2017 in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento).

Al secondo comma si prevede che qualora l’incapace sia privo di un soggetto che lo rappresenti o lo assista (tutore, curatore, amministratore di sostegno) il direttore sanitario della r.s.a. (o il responsabile medico) assuma la funzione di amministratore di sostegno al solo fine della prestazione del consenso alla vaccinazione.

Il soggetto di cui sopra dovrà sentire il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo dell’incapace entro il terzo grado; dovrà altresì accertarsi che il trattamento vaccinale sia idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata.

Il consenso alla vaccinazione dovrà essere espresso in forma scritta.

Il consenso sarà immediatamente valido ed efficace soltanto ove esso sia conforme alla volontà dell’interessato (ovvero del coniuge/parte di unione civile/convivente o parente entro il terzo grado ove l’interessato non sia in grado di esprimere la sua volontà). Laddove non vi sia tale conformità, la vaccinazione sarà possibile soltanto previa autorizzazione del Giudice Tutelare.

Se il direttore sanitario (o il responsabile medico) in veste di a.d.s. (secondo quanto previsto dal comma 2) non è oggettivamente in grado di accertare la volontà dell’interessato né quella del coniuge/parte di unione civile/convivente o parente entro il terzo grado, il suo consenso non è immediatamente valido ed efficace ma potrà essere tale soltanto ove convalidato dal Giudice Tutelare. Per ottenere la convalida, il direttore sanitario dovrà comunicare la situazione al Giudice Tutelare e attendere la convalida che dovrà essergli pervenuta entro 96 ore; decorso tale termine senza che gli sia pervenuta alcuna comunicazione, il consenso si considererà comunque convalidato a tutti gli effetti.

Laddove vi sia un rifiuto espresso dall’interessato alla somministrazione del vaccino ovvero al consenso da parte del direttore sanitario, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente e i parenti entro il terzo grado possono ricorrere al Giudice Tutelare affinché disponga il trattamento vaccinale.

Si tratta ora di vedere se il legislatore in sede di conversione del decreto legge n. 1 del 2021 introdurrà delle modifiche all’art. 5.