Amministratore di Sostegno – come attivare la delega Inps a favore del beneficiario

L’Inps rappresenta senza dubbio uno degli enti pubblici con il quale l’amministratore di sostegno si trova più frequentemente a interagire nell’interesse del beneficiario sia presso gli sportelli che attraverso l’area riservata alla quale si accede tramite il pulsante “Entra in MyINPS” situato nella homepage del portale www.inps.it.

Oggi pressoché tutte le attività (consultazioni, presentazioni di istanze, etc.) possono essere effettuate online tramite il portale Inps.

Per questo motivo è consigliabile per l’amministratore di sostegno attivare la delega per accedere all’area riservata del beneficiario situata sul portale Inps in modo da poter consultare la posizione del beneficiario ed effettuare tutte le operazioni online nell’interesse di quest’ultimo.

Mi preme chiarire che dal 30 settembre 2021 il PIN inps è stato dismesso, per cui l’unica modalità per accedere all’area riservata del portale Inps è mediante SPID, CIE e CNS.

Per prima cosa, pertanto, l’amministratore di sostegno dovrà essere in possesso del proprio SPID, CIE o CNS per accedere alla propria area riservata del portale Inps. Una volta attivata la delega, l’amministratore potrà utilizzare il proprio SPID, CIE o CNS non solo per accedere alla propria area riservata ma anche per accedere all’area riservata del beneficiario.

Ma come si fa ad attivare la delega INPS?

1.La richiesta di inserimento della delega: come scaricare e compilare il modulo AA10

Anzitutto occorre scaricare e compilare il MODULO AA10: attenzione, perché dopo aver inserito le generalità del beneficiario alla pagina 1, la sezione da compilare nel caso di amministratore di sostegno si trova esclusivamente alla pagina 2. Come si può notare, è lo stesso amministratore di sostegno che chiede l’inserimento della delega e che pertanto compila e firma il modulo. Occorre prestare un po’ di accortezza nell’indicare la durata della delega, che può essere a tempo “indeterminato” ovvero “fino al…” cioè fino a una data prestabilita. Per non commettere errori è bene esaminare attentamente il decreto di nomina: se la nomina è stata effettuata “in via definitiva” generalmente sarà a tempo indeterminato; se, invece, la nomina è stata fatta “in via provvisoria” la nomina sarà a tempo determinato  (in questo caso la scadenza coinciderà con quella dell’udienza fissata dal Giudice Tutelare per la disamina del ricorso, in quanto all’esito di questa il Giudice deciderà se confermare o meno la misura dell’amministrazione di sostegno e, in caso positivo, se confermare o meno l’incarico all’amministratore di sostegno provvisorio).

Compilato e firmato il modulo Inps AA10 l’amministratore di sostegno dovrà aver cura di allegare 1) copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità 2) copia del documento in corso di validità del beneficiario 3) copia del provvedimento di nomina emesso dal Giudice Tutelare ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la qualità di amministratore di sostegno (specificando la durata dell’incarico ovvero se la nomina è a tempo indeterminato).

2. Come inoltrare all’Inps il modulo AA10 compilato e gli allegati

Predisposta la documentazione di cui sopra, l’amministratore di sostegno potrà inoltrarla con una delle seguenti modalità:

a) recandosi personalmente allo sportello INPS, previo appuntamento: a tal fine l’amministratore di sostegno, potrà utilizzare il seguente link ovvero effettuare la prenotazione tramite la propria area riservata personale. In quest’ultimo caso, nella parte sinistra della pagina principale dell’area personale, è necessario aprire la tendina “Comunica con l’INPS” e lì aprire la sezione “Prenota accesso in sede”. Da tale pagina l’a.d.s. sarà guidato nella prenotazione di un appuntamento nella sede prescelta. Sia che la prenotazione avvenga tramite il portale Inps senza utilizzare l’area riservata sia che essa avvenga tramite l’area riservata, l’a.d.s. dovrà selezionare il tasto che si riferisce allo sportello CONTO ASSICURATIVO-PENSIONI-PRESTAZIONI PUBBLICHE-INV. CIV.”. A questo punto sarà visibile un calendario nel quale i giorni disponibili e prenotabili saranno di colore verde. Il giorno dell’appuntamento l’amministratore di sostegno dovrà recarsi personalmente presso la sede Inps prescelta portando con sé la ricevuta dell’appuntamento e consegnando l’originale della domanda con i tre allegati di cui sopra.

b) tramite internet, senza recarsi allo sportello INPS: l’Inps indica anche la possibilità di presentare la richiesta di delega tramite la propria area riservata utilizzando la sezione “Delega identità digitale”. In realtà, ad oggi, attraverso tale sezione è possibile presentare esclusivamente la richiesta di delega riferita ai figli minori e non ai beneficiari di Amministrazione di Sostegno.  Qualora quindi l’a.d.s. si trovi impossibilitato a recarsi personalmente presso una sede Inps l’unica strada (da me testata, in quanto l’ ho utilizzata con successo per le persone delle quali sono amministratore di sostegno) è quella di inoltrare la richiesta di attivazione della delega tramite PEC (Posta Elettronica Certificata). Per inoltrare la richiesta tramite PEC, occorre però possedere una casella PEC e la firma digitale, con la quale firmare il pdf del modulo AA10 compilato. Andrà poi reperito l’indirizzo PEC dell’Inps al quale inviare il modulo firmato digitalmente e i tre allegati. A questo scopo, consiglio di trovare l’indirizzo pec della sede competente tramite la pagina reperibile al seguente LINK . La sede Inps competente va ricercata in base al comune di residenza del beneficiario. una volta aperta la pagina di cui al link indicato, conviene utilizzare la cartina dell’Italia e selezionare la regione nella quale si trova il Comune di residenza: es. per il Comune di Greve in Chianti selezionerò la Regione Toscana, poi selezionerò la Provincia di Firenze. Selezionata la Provincia, si aprirà un menu a tendina tramite il quale trovare la sede competente e il relativo indirizzo pec. Se nel menu a tendina non compare il Comune di residenza, dovrò fare un pò di tentativi partendo dalla Direzione provinciale: dopo averla selezionata, si aprirà una pagina e sul menu a sinistra potrò verificare la “competenza territoriale” tramite il relativo tasto. Tornando all’esempio, dopo aver selezionato la Direzione provinciale di Firenze, seleziono il tasto “competenza territoriale” e scorrendo il menu a tendina trovo che tale Ufficio è competente anche per il Comune di Greve in Chianti: Questo significa che per il mio amministrato che risiede nel Comune di Greve in Chianti la sede Inps competente  è la Direzione provinciale e l’indirizzo PEC di quest’ultima è quello al quale posso inviare la mia richiesta di delega di identità digitale.

Sarà necessario attendere qualche giorno prima che l’Inps provveda ad attivare la delega.

La delega, una volta attivata, sarà visibile al momento in cui l’amministratore di sostegno utilizzerà pre proprie credenziali SPID, CIE o CNS sul portale Inps: si aprirà infatti una pagina dal titolo “seleziona il tuo profilo” e a quel punto l’a.d.s. potrà scegliere se accedere alla propria area riservata oppure a quella del beneficiario.

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14 pensieri su “Amministratore di Sostegno – come attivare la delega Inps a favore del beneficiario

  1. Informazioni davvero complete: ho perso due ore oggi a seguire le indicazioni degli operatori INPS e poi del sito per presentare la domanda on line, ma mi compariva unicamente la delega per figli minori.
    da nessuna parte del sito INPS è scritto che tramite MyINPS non si può presentare domanda come amministratori di sostegno ( e al telefono, gli incompetenti del call center di INPS sostengono il contrario).
    Ho provato anche a prenotare on line l’appuntamento all’INPS , ma questa funzione attualmente non è abilitata per la richiesta di delega all’identità digitale.
    Insomma l’INPS non brilla di efficienza, e l’accessibilità ai cittadini non è tra le loro priorità (non sono un professionista, ma un familiare che funge da ADS)
    Grazie al vostro sito ho capito che l’unica strada è l’invio via PEC.
    Grazie!
    Elena

    • Grazie , non avevo dubbi riguardo l’ inefficienza e le difficoltà assurde che l’ inps pone ai cittadini , io come amministratrice di sostegno definitiva di mia madre dovrei fare tutto questo per semplicemente comunicare all’ inps un nuovo iban per accreditare ila pensione di accompagno ….
      Sicuramente andrò presso un caf , sperando di ottenere risultati più veloci.
      Grazie

      • Buongiorno Signora, la procedura descritta consente all’amministratore di sostegno di accedere in modo permanente all’area riservata dell’Inps relativa all’amministrato per ricevere documenti (es. estratto mensile della pensione, cud, isee, etc.).
        In alternativa, se Lei preferisce, via via che si presenta la necessità, può sicuramente recarsi al Caf di Sua fiducia munita di una copia autentica del decreto di nomina.

  2. Gent.ma avv. Silvia Marchese
    la ringrazio per la chiarezza delle sue istruzioni riguardanti la condivisione dello spid x inps tra amministratore di sostegno e beneficiario! davvero esauriente.
    Le chiedo cortesemente se ha informazioni relative al modello INPS ICRC (invalidità civile ricovero) che obbliga alla dichiarazione di eventuali ricoveri gratuiti. Mia figlia, 44enne invalida civile con RED/1 a “zero”, di cui sono AdS, è da poco ricoverata in una casa protetta a spese del SSN. Devo provvedere a tale dichiarazione? La ringrazio ancora.
    marco bellotti

  3. Buongiorno, grazie per aver apprezzato il mio articolo sull’accesso all’area riservata da parte dell’Amministratore di Sostegno.
    Per quanto riguarda la compilazione della dichiarazione di responsabilità modello ICRIC dell’Inps, si tratta di una dichiarazione relativa al ricovero indennizzato presso una struttura pubblica. Ho ricevuto numerose richieste di chiarimento su questo argomento per cui penso che a breve scriverò un articolo specifico. Intanto rispondo a Suo quesito. Faccio premessa generale, sperando sia di aiuto per capire meglio.
    Nella compilazione di questa dichiarazione occorre prestare molta attenzione. Si tratta infatti di una dichiarazione correlata all’indennità di accompagnamento. Per capire la delicatezza della questione occorre proprio partire dalla ratio dell’indennità di accompagnamento che è quella di rappresentare una prestazione economica che trova giustificazione nella necessità di una persona di essere assistita continuativamente nell’ambito del proprio nucleo familiare. Ciò premesso, secondo la legge istitutiva, gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto sono esclusi da tale indennità. Ciò, a meno che, nonostante il ricovero, l’istituto non sia in grado di garantire un’assistenza esaustiva e, pertanto, si renda necessaria la presenza continuativa di un familiare o di un infermiere privato per attendere a tutti gli atti quotidiani della vita. Dunque, laddove l’assistenza dell’istituto sia esaustiva, l’indennità sarà sospesa. Laddove invece l’assistenza dell’istituto non sia tale, l’indennità continuerà ad essere elargita dall’Inps. Recentemente l’Inps ha diffuso un messaggio (n. 3347 del 26/9/20023) sull’argomento, specificando che “La prestazione non deve essere sospesa nel caso di invalido la cui incapacità di gestire le funzioni biologiche essenziali renda necessaria l’assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato, al fine di garantire un’assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita, nonché qualora la presenza del/dei genitore/i per l’intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici”. Nello stesso messaggio l’Inps ha chiarito che il ricovero deve avere durata superiore a 29 giorni e che, nel caso in cui l’istituto non fornisca l’assistenza completa, l’istituto stesso dovrà rilasciare una dichiarazione scritta ove attesta che la prestazione assicurata dalla struttura non esaurisce tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.
    Dunque, per rispondere in modo specifico alla Sua richiesta:
    – nell’area riservata Inps dovrebbe aver trovato una notifica “Dichiarazione di Responsabilità 2023”;
    – la dichiarazione va compilata e inviata entro il 28 febbraio 2024;
    – se il ricovero dura più di 29 giorni ed è a carico dello Stato, dovrà dichiararlo, in caso contrario dovrà comunque inviare il modulo dichiarando che tali condizioni non sono presenti;
    – se nonostante il ricovero in istituto a carico dello Stato per più di 29 giorni sua figlia necessita di ulteriore assistenza – come sopra specificato – prima di inviare la dichiarazione Lei dovrà farsi rilasciare documento scritto dalla struttura sanitaria che attesti che la prestazione assicurata non esaurisce tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana. Tale documento andrà allegato alla dichiarazione. Non devono invece essere allegati certificati sanitari, cartelle cliniche o ogni altra documentazione riguardante le patologie invalidanti. In assenza di tale documento, nel caso si dichiari che la persona è ricoverata in struttura pubblica a carico dello Stato, l’Inps sospenderà l’indennità di accompagnamento.

    • Grazie, avvocato. Super esauriente e chiarissima. Le auguriamo un Santo Natale e un nuovo anno di salute e prosperità
      marco

  4. Ho attivato la delega da amministratore, ma la beneficiaria (che ha tutto il diritto di vedere cosa faccio e di chiedere al suo legale e ai suoi parenti di controllare) non ha più accesso al sito perché la delega è esclusiva. Io mi ritrovo ad aver fatto un atto in eccesso di potere rispetto al mio mandato di sostegno.

    • Buonasera,
      la fonte dei suoi poteri di a.d.s. è il decreto di nomina. Se il decreto di nomina prevede che lei abbia il potere di presentare istanze in nome e per conto del beneficiario (cioè in sua sostituzione assoluta) nei confronti di Enti, qual’è l’Inps, vuol dire che lei ha legittimamente presentato la richiesta di delega. D’altra parte l’Inps prima di attivare la delega controlla il contenuto del decreto e se tale potere di rappresentanza non è previsto non concede la delega.
      Detto questo, il potere di delega conferisce a lei il potere esclusivo di consultare e agire nell’area riservata dell’inps. Quanto a potere dispositivo se è l’a.d.s. che agisce in nome e per conto del beneficiario (ad esempio per presentare l’isee tramite il portale), lo fa in via esclusiva, senza che l’amministrato possa agire personalmente. Quanto al discorso di conoscenza di quanto lei fa come a.d.s. e di quanto risulta dal portale, sta a lei informare il beneficiario delle attività che compie nel suo interesse. In merito, generalmente il decreto di nomina prevede che l’a.d.s. debba informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti da compiere.

  5. Grazie mille delle informazioni. Sono riuscita a prenotare nella mia sede inps più vicina. Settimana prossima farò tutto. Grazie ancora per le informazioni dettagliate.

  6. Avv.ssa , se il beneficiario ha un amm.re sostegno che ha la delega esclusiva per l’Inps, può il beneficiario avere suoi documenti(cedolini pensione, estratti,ecc..) agli sportelli Inps?
    Grazie delle info.
    Alfano Alfonso
    Ta, 29/02/2024

  7. Buongiorno Sig. Alfano,
    la risposta la trova nel decreto di nomina che è l’atto che stabilisce quali sono i poteri dell’a.d.s.
    Se il decreto, come spesso accade, prevede che l’a.d.s. possa presentare istanze alla pubblica amministrazione e agli enti ma, nel contempo, prevede che l’a.d.s. possa compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, direi che il beneficiario di a.d.s. conserva senz’altro il diritto di conoscere e ottenere copia dei documenti da lei menzionati. Questo in linea di principio. Dal punto di vista operativo, la delega per l’Inps consente all’a.d.s. di accedere allo sportello oppure all’area riservata dell’amministrato in via telematica. Non mi risulta che l’Inps conceda la facoltà all’amministrato di accedere alla propria area riservata sul portale se ha concesso l’accesso telematico all’a.d.s. (nel senso che non credo sia tecnicamente possibile). Per quanto riguarda invece l’accesso fisico allo sportello a mio avviso l’Inps deve rilasciare tali documenti all’amministrato che si presenta personalmente. Però, ripeto, occorre prima di tutto esaminare attentamente il contenuto del decreto di nomina.

  8. Gent.ma avv. Silvia Marchese , sono un amministrato il cui amministratore di sostegno ha completa delega al inps(in buona sostanza non sono mai riuscito ad entrare nel mio profilo per consultare la mia situazione perché bloccato dalla delega). Ho da qualche anno una pensione d’invalidità erogata mensilmente dall ‘ INPS, in data 15/05/23 ho trovato un posto di lavoro con contratto a tempo determinato e solo oggi in prossimità della dismissione dell’amministrazione di sostegno e conseguente dismissione delega inps , sono venuto a conoscenza per essermi informato personalmente ( tutt’ora il mio amministratore non mi ha mai informato di niente), di aver superato il tetto di entrata lorda per avere diritto all’erogazione dell’assegno d’invalidità ed anzi ho proprio paura che l ente inps oltre ad interrompere l’erogazione mensile pretenda la restituzione dei mesi eccedenti(circa 10) questo fatto per me sarebbe un grandissimo danno economico(consideri che il mio contratto di lavoro sta per scadere e non sono sicuro del rinnovo). La mia domanda è, ma non è responsabilità del mio amministratore di sostegno agire avvertendo l inps nei tempi dovuti o per lo meno avvertire me vista la delega completa?in che misura posso rifarmi sul mio amministratore di sostegno?
    Grazie per gli eventuali chiarimenti e buona giornata
    Alessandro

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