Come depositare in Tribunale la relazione e il rendiconto dell’amministratore di sostegno

Una volta compilata la relazione e il rendiconto, allegati tutti i documenti necessari, come depositarlo in Tribunale?

Varie sono le modalità che possono essere utilizzate. Ovviamente il deposito dovrà essere sempre effettuato presso la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale competente, cioè quello dal quale proviene il decreto di nomina dell’Amministratore di Sostegno. Ad esempio, se il decreto di nomina è stato emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Firenze, competente a ricevere tutti i successivi atti sarà il medesimo Ufficio.

Nel caso dell’Ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale di Firenze, le modalità con le quali può essere depositato l’atto “relazione e rendiconto annuale dell’a.d.s.” sono le seguenti:

  1. Personalmente dall’a.d.s. presso la Cancelleria del Giudice Tutelare del Tribunale, previo appuntamento da prendere tramite il seguente link.
  2. Recandosi, previo appuntamento, all’Ufficio di prossimità presso il Quartiere 3 usufruendo del servizio svolto da Avvocati.
  3. Conferendo mandato al proprio Avvocato di fiducia che lo depositerà in via telematica tramite PCT.

Rendiconto dell’A.d.S. : quale modello utilizzare?

Una delle principali preoccupazioni per l’a.d.s., sopratutto se fresco di nomina, è quello del rendiconto. Quale modello utilizzare?

Va chiarito che non esiste un modello che debba essere obbligatoriamente utilizzato, l’importante è che il rendiconto rispetti i semplici principi contabili che ho scritto qui.

Tuttavia alcuni Tribunali mettono a disposizione sul proprio sito un modello di riferimento. Il consiglio pertanto è quello di cercare se il Tribunale cui afferisce il Giudice Tutelare che ha effettuato la nomina dell’a.d.s. abbia predisposto un modello consigliato e lo abbia pubblicato sul proprio sito internet.

Ad esempio, il Tribunale di Firenze, sul sito www.tribunale.firenze.giustizia.it nella sezione “modulistica” alla voce “amministrazione di sostegno” ha pubblicato il documento “Relazione Periodica Rendiconto Tutela ADS Curatela” che è il seguente modello.

Il modello del Tribunale di Firenze va stampato e compilato nelle parti che interessano: il rendiconto si trova alla pag. 3. Nella compilazione del rendiconto vanno indicati i saldi iniziali, le voci di entrata, le voci di spesa, i saldi finali. RICORDA che 1) i saldi iniziali devono coincidere con i saldi finali dell’anno precedente; 2) i saldi finali del rendiconto devono essere uguali ai saldi finali + il totale delle entrate – il totale delle uscite.

Buon lavoro!

Rendiconto annuale dell’amministratore di sostegno – che cos’è

Come ho scritto nell’articolo di ieri, l’Amministratore di sostegno ogni anno deve depositare il rendiconto dell’attività svolta. Più corretto è parlare di “Relazione e rendiconto” nel senso che annualmente l’amministratore di sostegno deve presentare la relazione dell’attività svolta assieme al rendiconto che, in senso proprio, è la parte contabile del documento.

Il rendiconto annuale deve indicare, alla data di inizio dell’anno di riferimento, il saldo a quella data di tutti i rapporti finanziari del beneficiario: conti correnti, libretti postali, polizze, depositi titoli. Deve indicare poi l’elenco dei beni immobili eventualmente posseduti e dei beni mobili registrati (es. autoveicoli). ATTENZIONE: i saldi iniziali del rendiconto annuale dovranno sempre coincidere con i saldi finali del rendiconto precedente.

Inoltre nel rendiconto deve indicare tutte le entrate dell’anno di riferimento, aggregandole per tipologia: es. totale della pensione percepita nell’anno, interessi percepiti sugli investimenti, corrispettivi di canoni di locazione, etc. Va indicato il totale delle entrate.

Stesso procedimento per le uscite, che andranno aggregate per tipologia: es. retta della RSA, farmacia e spese sanitarie, spese per trasporti, bollette, spese per la cura della persona e vestiario. In fondo all’elenco delle uscite andrà indicato il totale, come per le entrate.

Infine il rendiconto annuale dovrà indicare il saldo di tutti i rapporti finanziari del beneficiario alla fine dell’anno di riferimento e, di nuovo, gli immobili e i beni mobili registrati esistenti a quella data.

ATTENZIONE: il saldo finale di tutti i rapporti finanziari deve rispettare la seguente formula: SALDO INIZIALE DEI RAPPORTI FINANZIARI + ENTRATE – USCITE = SALDO FINALE DEI RAPPORTI FINANZIARI

Solo se il rendiconto rispetta questa formula si può dire che “torna” contabilmente e può essere depositato. Se invece non rispetta la formula occorre anzitutto ricontrollare se non vi sia una svista o un errore di calcolo.

Quindi, in definitiva, il rendiconto è un piccolo “bilancio”, essenzialmente “di cassa”, ma che può contenere alche elementi patrimoniali (es. indicazione degli immobili).

Rendiconto annuale – termine per il deposito

La predisposizione del rendiconto annuale rappresenta uno dei principali obblighi dell’amministratore di sostegno.

L’anno di riferimento di ciascun rendiconto decorre dalla data del giuramento, a meno che il Giudice Tutelare non abbia stabilito diversamente.

Il rendiconto va depositato entro 60 giorni dalla scadenza dell’anno.

Per esempio, se il giuramento è avvenuto il 5 maggio 2023, l’anno cui si riferisce il rendiconto decorrerà dal 5 maggio 2023 al 4 maggio 2024. Il rendiconto dovrà essere depositato nel termine di 60 giorno dalla scadenza, cioè dal 4 maggio 2024. Il successivo rendiconto ripartirà dal 5 maggio 2024 sino al 4 maggio 2025 e così via.

Presupposti dell’amministrazione di sostegno

La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, nell’ordinanza del 27 maggio 2024 (n. raccolta generale 14689/2024) è tornata sul tema dei presupposti dell’amministrazione di sostegno.

L’art. 404 c.c. prevede: “La persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno (…)”

La Corte ha precisato che la nomina dell’amministratore di sostegno va esclusa nel caso in cui una persona si trovi nella piena capacità psico-fisica o tenga condotte di vita solo apparentemente anomale. Presupposto per la nomina dell’amministratore di sostegno tuttavia non è che la persona versi in una condizione di incapacità di intendere e di volere. E’ sufficiente infatti che la persona sia priva, in tutto o in parte, di autonomia. Ciò a causa di una “infermità” o “menomazione fisica”, anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi o nella condizione di lederli gravemente.

Afferma quindi la Corte che, conformemente a quanto prevede l’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, l’accertamento dei presupposti deve essere effettuato in modo specifico e circostanziato. Ciò sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario sia rispetto all’incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali. Il Giudice deve verificare la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi. Ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un’adeguata rete familiare. Inoltre la volontà contraria del beneficiando, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione.

La Corte statuisce poi che l’accertamento della ricorrenza dei presupposti dell’amministrazione di sostegno deve essere compiuto in maniera specifica e focalizzata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario ed anche rispetto all’incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi. I poteri gestori dell’amministratore devono essere “perimetrati” e proporzionati ad entrambi i menzionati elementi. Ciò allo scopo che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela. Altrimenti essa rischia di rappresentare un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona. In tale quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove la disabilità sia solo di tipo fisico, devono essere opportunamente considerate.

Vademecum per l’amministratore di sostegno durante l’estate

Il ruolo di amministratore di sostegno è così importante che…non va in vacanza.

Questo non significa che l’amministratore di sostegno non possa concedersi un pò di riposo nel periodo estivo. Ecco un vademecum con utili indicazioni:

  • Informare il beneficiario e/o la struttura che lo ospita e/o il personale che lo assiste a domicilio del periodo esatto nel quale l’amministratore di sostegno sarà assente e come potrà essere reperito (cellulare/whatsapp/e-mail).
  • L’amministratore di sostegno dovrà assicurarsi che nel luogo ove avrà scelto di trascorrere le vacanze sia effettivamente raggiungibile telefonicamente e/o possa consultare le e-mail.
  • Ricordarsi che la sospensione feriale dei termini dei Tribunali (dal 1° agosto al 31 agosto) non si applica ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno (ad esempio il termine per depositare il rendiconto non è soggetto a sospensione).
  • Contattare il medico curante del beneficiario per eventuali aggiustamenti della terapia durante il periodo estivo.
    • Assicurarsi che durante il periodo di vacanza non vi sia la scadenza di documenti importanti (esempio carta d’identità del beneficiario e/o dell’amministratore di sostegno).
    • Assicurarsi che il beneficiario abbia a disposizione una provvista di denaro che potrebbe essere utile in caso di necessità.

    Buona – e meritata – estate !

    Vademecum estate Amministratore di Sostegno

    Reclamo contro il decreto di apertura di amministrazione di sostegno

    La Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 451 dell’ 08/01/2024, conformemente ad alcune sue precedenti pronunce, ha ribadito due principi relativi al giudizio di impugnazione del decreto di amministrazione di sostegno.

    Il primo riguarda il potere di proporre il reclamo avverso il decreto di apertura dell’amministrazione, in merito al quale la Corte ha riaffermato che spetti personalmente al beneficiario e non all’amministratore di sostegno, il quale è titolare esclusivamente dei poteri di rappresentanza previsti nel decreto di nomina.

    L’altro principio riguarda la posizione dei parenti intervenuti nel procedimento di nomina, i quali non sono parti necessarie del giudizio di impugnazione, essendo tale solo il beneficiario dell’amministrazione.

    Tribunale di Firenze – Amministrazione di Sostegno

    Per utilità di chi opera come a.d.s. nel circondario del Tribunale di Firenze, si ritiene di dare diffusione del seguente documento, pubblicato sul sito internet dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, frutto della interlocuzione fra la Commissione Consiliare Diritto di Famiglia e Minori istituita dal Consiglio dell’Ordine e la Presidente ed i Giudici della Prima Sezione Civile del Tribunale di Firenze, che ha affrontato una serie di importanti argomenti in materia di amministrazione di sostegno. Link alla pagina dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ove è pubblicato il documento.

    Tribunale di Firenze Amministrazione di Sostegno

    Ai fini della scelta dell’Amministratore di sostegno è necessaria l’audizione del beneficiario che non si trovi in stato di incapacità assoluta.

    Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 32219 del 21.11.2023

    Amministrazione di sostegno – Capacità della persona fisica – Capacità di agire – Audizione del beneficiario – Necessità – Designazione dell’amministratore – Valutazione – Necessità.


    Ai fini della scelta dell’amministratore di sostegno, l’audizione del beneficiario, qualora non si trovi in uno stato di incapacità assoluta, è sempre necessaria, dovendosi tenere nella massima
    considerazione la sua volontà da disattendere solo in presenza di inequivoche e gravi circostanze, adeguatamente valutate nel provvedimento di nomina.

    Sono trascorsi venti anni dalla legge che ha istituito l’amministrazione di sostegno

    La legge che ha istituito l’amministrazione di sostegno, l.n. 6 del 2004, compie venti anni.

    In questo periodo numerosi sono gli eventi di riflessione sugli aspetti positivi e negativi della legge e dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, così come ha trovato applicazione nella prassi e sulle prospettive di riforma.

    Recentemente ho partecipato a questo interessante convegno, organizzato dalla Commissione Diritti della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni presso il Consiglio Nazionale Forense dal titolo “Soggetti vulnerabili e amministrazione di sostegno a vent’anni dalla legge n. 6 del 2004 tra disciplina vigente e prospettive di riforma“.