Il T.A.R. Toscana, Seconda Sezione, si è recentemente pronunciato in materia di appalti pubblici ribadendo il principio secondo il quale il concorrente, che abbia reso una dichiarazione incompleta od erronea con riferimento all’esercizio della facoltà di subappalto, non possa essere sanzionato con l’esclusione dalla gara, purché risulti fornito in proprio della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare. Ricorrendo quest’ultimo requisito, infatti, il vizio che affliggerebbe la dichiarazione in questione avrebbe come unico effetto quello dell’impossibilità per il concorrente di ricorrere al subappalto.
Si tratta di un orientamento assolutamente indiscusso nella giurisprudenza amministrativa: in proposito, si vedano T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 1° febbraio 2013, n. 696, T.A.R. Umbria, 31 ottobre 2012, n. 464; Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2508.
Per il testo del provvedimento: ordinanza Tar Toscana, Seconda Sezione, n. 709 del 6 giugno 2013