Le modifiche al processo civile per effetto del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132

Il 13 settembre scorso è entrato in vigore il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” (pubblicato nella G.U. n. 212 del 12.9.2014). Testo integrale del decreto-legge.

Le principali novità introdotte sono: il trasferimento alla sede arbitrale dei processi civili pendenti, le dichiarazioni rese al difensore, la procedura di negoziazione assistita da un avvocato, la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione, le misure per la tutela del credito, la semplificazione ed accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.

Soltanto alcune delle norme previste dal decreto hanno acquistato efficacia all’atto della sua entrata in vigore; per la maggior parte l’efficacia è differita decorsi trenta (o, addirittura, novanta) giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

Le norme che hanno acquistato efficacia immediata e che, pertanto, sono già in vigore a far data dal 13 settembre scorso, sono le seguenti:

1) possibilità di richiedere il trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti civili pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria (art. 1);

2) dichiarazioni rese al difensore (art. 15).

Per un utile schema riassuntivo delle previsioni di vigenza delle varie novità introdotte dal decreto: Redazione, “La Time-line dell’entrata in vigore della riforma della giustizia civile“, in ProfessioneGiustizia.it, alla pagina http://www.professionegiustizia.it/notizie/notizia.php?id=561