La Corte di Cassazione, Sez. 1 , con l’Ordinanza n. 17931 del 01/06/2022 ha stabilito che il procedimento di reclamo avverso il decreto del giudice tutelare sull’apertura dell’amministrazione di sostegno è disciplinato dall’art. 739 c.p.c. e si connota per la sommarietà della cognizione e la semplicità delle forme. Va quindi ritenuta ammissibile l’acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie di documenti, alla sola condizione che sia assicurato – come in tutte le procedure soggette al rito camerale – un pieno e completo contraddittorio tra le parti.
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Amministrazione di sostegno – reclamo – ammissibile la produzione di nuovi documenti
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