Chi manifesta il consenso alla vaccinazione anti Covid-19 per le persone incapaci ricoverate in r.s.a.?

Il decreto legge 5 gennaio 2021 n. 1, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio ed entrato in vigore il successivo 6 gennaio, all’art. 5, ha inteso disciplinare la modalità di manifestazione del consenso alla vaccinazione anti Covid 19 per le persone incapaci che si trovano ricoverate in una Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.).

Si tratta di una disciplina che ha sollevato non pochi dubbi interpretativi finanche sospetti di illegittimità costituzionale.

A partire dal 6 gennaio scorso tuttavia questa è la normativa vigente e applicabile a tutti gli effetti.

Al primo comma si prevede che quando l’incapace, ricoverato in r.s.a., sia rappresentato o assistito da un tutore, da un curatore o da un amministratore di sostegno, il consenso alla vaccinazione debba essere espresso da questi soggetti, nel rispetto della volontà dell’incapace (secondo quanto previsto dalla l.n. 219/2017 in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento).

Al secondo comma si prevede che qualora l’incapace sia privo di un soggetto che lo rappresenti o lo assista (tutore, curatore, amministratore di sostegno) il direttore sanitario della r.s.a. (o il responsabile medico) assuma la funzione di amministratore di sostegno al solo fine della prestazione del consenso alla vaccinazione.

Il soggetto di cui sopra dovrà sentire il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo dell’incapace entro il terzo grado; dovrà altresì accertarsi che il trattamento vaccinale sia idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata.

Il consenso alla vaccinazione dovrà essere espresso in forma scritta.

Il consenso sarà immediatamente valido ed efficace soltanto ove esso sia conforme alla volontà dell’interessato (ovvero del coniuge/parte di unione civile/convivente o parente entro il terzo grado ove l’interessato non sia in grado di esprimere la sua volontà). Laddove non vi sia tale conformità, la vaccinazione sarà possibile soltanto previa autorizzazione del Giudice Tutelare.

Se il direttore sanitario (o il responsabile medico) in veste di a.d.s. (secondo quanto previsto dal comma 2) non è oggettivamente in grado di accertare la volontà dell’interessato né quella del coniuge/parte di unione civile/convivente o parente entro il terzo grado, il suo consenso non è immediatamente valido ed efficace ma potrà essere tale soltanto ove convalidato dal Giudice Tutelare. Per ottenere la convalida, il direttore sanitario dovrà comunicare la situazione al Giudice Tutelare e attendere la convalida che dovrà essergli pervenuta entro 96 ore; decorso tale termine senza che gli sia pervenuta alcuna comunicazione, il consenso si considererà comunque convalidato a tutti gli effetti.

Laddove vi sia un rifiuto espresso dall’interessato alla somministrazione del vaccino ovvero al consenso da parte del direttore sanitario, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente e i parenti entro il terzo grado possono ricorrere al Giudice Tutelare affinché disponga il trattamento vaccinale.

Si tratta ora di vedere se il legislatore in sede di conversione del decreto legge n. 1 del 2021 introdurrà delle modifiche all’art. 5.