Amministrazione di sostegno – reclamo – ammissibile la produzione di nuovi documenti

La Corte di Cassazione, Sez. 1 , con l’Ordinanza n. 17931 del 01/06/2022 ha stabilito che il procedimento di reclamo avverso il decreto del giudice tutelare sull’apertura dell’amministrazione di sostegno è disciplinato dall’art. 739 c.p.c. e si connota per la sommarietà della cognizione e la semplicità delle forme. Va quindi ritenuta ammissibile l’acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie di documenti, alla sola condizione che sia assicurato – come in tutte le procedure soggette al rito camerale – un pieno e completo contraddittorio tra le parti.
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Amministrazione di Sostegno

L’amministrazione di sostegno è un istituto introdotto con la legge 9.1.2004 n. 6 per fornire alla persona debole un sostegno nelle sue disabilità fisiche o psichiche limitando il più possibile la sua capacità di agire.

La misura dell’amministrazione di sostegno è stata pensata per essere adattata il più possibile alle esigenze individuali di cura della persona e del suo patrimonio.

La nomina dell’amministratore di sostegno è effettuata dal Giudice Tutelare del Tribunale del luogo in cui la persona interessata risiede o è domiciliata, con un decreto che indica analiticamente i poteri che gli sono conferiti.

Questi ultimi possono essere di vera e propria sostituzione del beneficiario quando all’amministratore di sostegno  è conferito il potere di compiere un atto che, a tutti gli effetti, è “in nome e per conto” del beneficiario. Oppure possono di assistenza, quando il beneficiario può compierli solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.

In riferimento ad alcuni atti il decreto di nomina può imporre che l’amministratore sia preventivamente autorizzato dal Giudice Tutelare.

Colui che ha ricevuto l’incarico di amministratore di sostegno dal Giudice Tutelare dovrà quindi prestare la massima attenzione al contenuto del decreto di nomina il quale rappresenta la fonte dei suoi poteri. L’atto compiuto dall’amministratore di sostegno in eccesso rispetto ai poteri conferitigli dal Giudice, infatti, può essere annullato su istanza dell’amministratore di sostegno, del Pubblico Ministero, del beneficiario o dei suoi eredi o aventi causa. L’azione di annullamento deve essere instaurata innanzi al Giudice ordinario competente e si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell’amministrazione di sostegno.

 

 

Chi manifesta il consenso alla vaccinazione anti Covid-19 per le persone incapaci ricoverate in r.s.a.?

Il decreto legge 5 gennaio 2021 n. 1, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio ed entrato in vigore il successivo 6 gennaio, all’art. 5, ha inteso disciplinare la modalità di manifestazione del consenso alla vaccinazione anti Covid 19 per le persone incapaci che si trovano ricoverate in una Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.).

Si tratta di una disciplina che ha sollevato non pochi dubbi interpretativi finanche sospetti di illegittimità costituzionale.

A partire dal 6 gennaio scorso tuttavia questa è la normativa vigente e applicabile a tutti gli effetti.

Al primo comma si prevede che quando l’incapace, ricoverato in r.s.a., sia rappresentato o assistito da un tutore, da un curatore o da un amministratore di sostegno, il consenso alla vaccinazione debba essere espresso da questi soggetti, nel rispetto della volontà dell’incapace (secondo quanto previsto dalla l.n. 219/2017 in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento).

Al secondo comma si prevede che qualora l’incapace sia privo di un soggetto che lo rappresenti o lo assista (tutore, curatore, amministratore di sostegno) il direttore sanitario della r.s.a. (o il responsabile medico) assuma la funzione di amministratore di sostegno al solo fine della prestazione del consenso alla vaccinazione.

Il soggetto di cui sopra dovrà sentire il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo dell’incapace entro il terzo grado; dovrà altresì accertarsi che il trattamento vaccinale sia idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata.

Il consenso alla vaccinazione dovrà essere espresso in forma scritta.

Il consenso sarà immediatamente valido ed efficace soltanto ove esso sia conforme alla volontà dell’interessato (ovvero del coniuge/parte di unione civile/convivente o parente entro il terzo grado ove l’interessato non sia in grado di esprimere la sua volontà). Laddove non vi sia tale conformità, la vaccinazione sarà possibile soltanto previa autorizzazione del Giudice Tutelare.

Se il direttore sanitario (o il responsabile medico) in veste di a.d.s. (secondo quanto previsto dal comma 2) non è oggettivamente in grado di accertare la volontà dell’interessato né quella del coniuge/parte di unione civile/convivente o parente entro il terzo grado, il suo consenso non è immediatamente valido ed efficace ma potrà essere tale soltanto ove convalidato dal Giudice Tutelare. Per ottenere la convalida, il direttore sanitario dovrà comunicare la situazione al Giudice Tutelare e attendere la convalida che dovrà essergli pervenuta entro 96 ore; decorso tale termine senza che gli sia pervenuta alcuna comunicazione, il consenso si considererà comunque convalidato a tutti gli effetti.

Laddove vi sia un rifiuto espresso dall’interessato alla somministrazione del vaccino ovvero al consenso da parte del direttore sanitario, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente e i parenti entro il terzo grado possono ricorrere al Giudice Tutelare affinché disponga il trattamento vaccinale.

Si tratta ora di vedere se il legislatore in sede di conversione del decreto legge n. 1 del 2021 introdurrà delle modifiche all’art. 5.

 

Amministrazione di sostegno e tutela degli anziani

La possibilità di nominare un amministratore di sostegno a protezione delle persone “deboli” è stato introdotta in Italia con la legge n. 6/2004. “La legge in questione è stata fatta per avvicinare il cittadino debole e sofferente alla giustizia, è stata pensata come un procedimento strutturalmente semplificato, improntato a principi di massima rapidità, semplificazione, non onerosità, sburocratizzazione, elasticità: in una parola, finalmente una legge al servizio della persona” (Corte d’Appello di Venezia, 16.1.2006).

Si tratta di una vera e propria misura di protezione e “sostegno” che viene disposta dal Giudice Tutelare a seguito di un’apposita istanza e che può essere disposta nei confronti di coloro che, per effetto delle proprie condizioni di salute si trovino nell’impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere adeguatamente ai propri interessi.

Recentemente la Corte di Cassazione (sent n. 16770/2012) ha affermato che nel caso di età avanzata è possibile ricorrere alla nomina di un amministratore di sostegno anche per coloro che pur essendo lucidi ed orientati ed allo stato “non circonvertibili”, presentino tuttavia cadute intellettive, confusioni ricorrenti, vuoti di memoria.

Il testo integrale della sentenza: sentenza C. Cassazione n.16770/2012