La possibilità di nominare un amministratore di sostegno a protezione delle persone “deboli” è stato introdotta in Italia con la legge n. 6/2004. “La legge in questione è stata fatta per avvicinare il cittadino debole e sofferente alla giustizia, è stata pensata come un procedimento strutturalmente semplificato, improntato a principi di massima rapidità, semplificazione, non onerosità, sburocratizzazione, elasticità: in una parola, finalmente una legge al servizio della persona” (Corte d’Appello di Venezia, 16.1.2006).
Si tratta di una vera e propria misura di protezione e “sostegno” che viene disposta dal Giudice Tutelare a seguito di un’apposita istanza e che può essere disposta nei confronti di coloro che, per effetto delle proprie condizioni di salute si trovino nell’impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere adeguatamente ai propri interessi.
Recentemente la Corte di Cassazione (sent n. 16770/2012) ha affermato che nel caso di età avanzata è possibile ricorrere alla nomina di un amministratore di sostegno anche per coloro che pur essendo lucidi ed orientati ed allo stato “non circonvertibili”, presentino tuttavia cadute intellettive, confusioni ricorrenti, vuoti di memoria.
Il testo integrale della sentenza: sentenza C. Cassazione n.16770/2012