Reclamo contro il decreto di apertura di amministrazione di sostegno

La Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 451 dell’ 08/01/2024, conformemente ad alcune sue precedenti pronunce, ha ribadito due principi relativi al giudizio di impugnazione del decreto di amministrazione di sostegno.

Il primo riguarda il potere di proporre il reclamo avverso il decreto di apertura dell’amministrazione, in merito al quale la Corte ha riaffermato che spetti personalmente al beneficiario e non all’amministratore di sostegno, il quale è titolare esclusivamente dei poteri di rappresentanza previsti nel decreto di nomina.

L’altro principio riguarda la posizione dei parenti intervenuti nel procedimento di nomina, i quali non sono parti necessarie del giudizio di impugnazione, essendo tale solo il beneficiario dell’amministrazione.

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