Amministrazione di sostegno e autodeterminazione della persona

Con l’ordinanza n. 32542 del 4 novembre 2022 la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato l’inapplicabilità della misura dell’amministrazione di sostegno nei confronti di chi sia pienamente capace di autodeterminarsi, cioè capace di provvedere ai propri interessi.

amministrazione di sostegno

Afferma la Corte che l’amministrazione di sostegno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che ponga la persona nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi. E’ invece esclusa l’applicazione dell’amministrazione di sostegno nei confronti di coloro che si trovino nella piena capacità di autodeterminarsi. E ciò anche qualora la persona sia affetta da menomazione fisica, se tale condizione non la rende incapace di provvedere ai propri interessi. In tali ipotesi l’applicazione dell’amministrazione di sostegno rappresenterebbe un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona.


L’istituto dell’amministrazione di sostegno, infatti, non può essere piegato ad assicurare la tutela di interessi esclusivamente patrimoniali. Tale istituto deve essere volto, più in generale, a garantire la protezione delle persone fragili in relazione alle effettive esigenze di ciascuna, ferma la necessità di limitare nella minor misura possibile la capacità di agire.

Anche l’opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione. E la volontà contraria all’attivazione della misura, ove provenga da una persona pienamente lucida, non può non esser tenuta in debito conto dal Giudice.

La pronuncia in esame è degna di nota anche perché affronta e chiarisce la questione della impugnabilità dei decreti del Giudice Tutelare. La Corte richiama la sentenza SS.UU. n. 21985/2021 con la quale è stato precisato che i decreti del Giudice Tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili unicamente dinanzi alla Corte di Appello. E ciò indipendentemente da quale sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio). Sul punto si veda anche il seguente articolo che aveva ad oggetto l’ordinanza di rimessione alle SSUU, alla quale ha fatto seguito la sentenza ora richiamata. Sono invece ricorribili in Cassazione soltanto i provvedimenti della Corte di Appello che abbiano contenuto decisorio.

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