Presupposti dell’amministrazione di sostegno

La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, nell’ordinanza del 27 maggio 2024 (n. raccolta generale 14689/2024) è tornata sul tema dei presupposti dell’amministrazione di sostegno.

L’art. 404 c.c. prevede: “La persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno (…)”

La Corte ha precisato che la nomina dell’amministratore di sostegno va esclusa nel caso in cui una persona si trovi nella piena capacità psico-fisica o tenga condotte di vita solo apparentemente anomale. Presupposto per la nomina dell’amministratore di sostegno tuttavia non è che la persona versi in una condizione di incapacità di intendere e di volere. E’ sufficiente infatti che la persona sia priva, in tutto o in parte, di autonomia. Ciò a causa di una “infermità” o “menomazione fisica”, anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi o nella condizione di lederli gravemente.

Afferma quindi la Corte che, conformemente a quanto prevede l’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, l’accertamento dei presupposti deve essere effettuato in modo specifico e circostanziato. Ciò sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario sia rispetto all’incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali. Il Giudice deve verificare la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi. Ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un’adeguata rete familiare. Inoltre la volontà contraria del beneficiando, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione.

La Corte statuisce poi che l’accertamento della ricorrenza dei presupposti dell’amministrazione di sostegno deve essere compiuto in maniera specifica e focalizzata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario ed anche rispetto all’incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi. I poteri gestori dell’amministratore devono essere “perimetrati” e proporzionati ad entrambi i menzionati elementi. Ciò allo scopo che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela. Altrimenti essa rischia di rappresentare un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona. In tale quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove la disabilità sia solo di tipo fisico, devono essere opportunamente considerate.

Vademecum per l’amministratore di sostegno durante l’estate

Il ruolo di amministratore di sostegno è così importante che…non va in vacanza.

Questo non significa che l’amministratore di sostegno non possa concedersi un pò di riposo nel periodo estivo. Ecco un vademecum con utili indicazioni:

  • Informare il beneficiario e/o la struttura che lo ospita e/o il personale che lo assiste a domicilio del periodo esatto nel quale l’amministratore di sostegno sarà assente e come potrà essere reperito (cellulare/whatsapp/e-mail).
  • L’amministratore di sostegno dovrà assicurarsi che nel luogo ove avrà scelto di trascorrere le vacanze sia effettivamente raggiungibile telefonicamente e/o possa consultare le e-mail.
  • Ricordarsi che la sospensione feriale dei termini dei Tribunali (dal 1° agosto al 31 agosto) non si applica ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno (ad esempio il termine per depositare il rendiconto non è soggetto a sospensione).
  • Contattare il medico curante del beneficiario per eventuali aggiustamenti della terapia durante il periodo estivo.
    • Assicurarsi che durante il periodo di vacanza non vi sia la scadenza di documenti importanti (esempio carta d’identità del beneficiario e/o dell’amministratore di sostegno).
    • Assicurarsi che il beneficiario abbia a disposizione una provvista di denaro che potrebbe essere utile in caso di necessità.

    Buona – e meritata – estate !

    Vademecum estate Amministratore di Sostegno

    Reclamo contro il decreto di apertura di amministrazione di sostegno

    La Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 451 dell’ 08/01/2024, conformemente ad alcune sue precedenti pronunce, ha ribadito due principi relativi al giudizio di impugnazione del decreto di amministrazione di sostegno.

    Il primo riguarda il potere di proporre il reclamo avverso il decreto di apertura dell’amministrazione, in merito al quale la Corte ha riaffermato che spetti personalmente al beneficiario e non all’amministratore di sostegno, il quale è titolare esclusivamente dei poteri di rappresentanza previsti nel decreto di nomina.

    L’altro principio riguarda la posizione dei parenti intervenuti nel procedimento di nomina, i quali non sono parti necessarie del giudizio di impugnazione, essendo tale solo il beneficiario dell’amministrazione.

    Tribunale di Firenze – Amministrazione di Sostegno

    Per utilità di chi opera come a.d.s. nel circondario del Tribunale di Firenze, si ritiene di dare diffusione del seguente documento, pubblicato sul sito internet dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, frutto della interlocuzione fra la Commissione Consiliare Diritto di Famiglia e Minori istituita dal Consiglio dell’Ordine e la Presidente ed i Giudici della Prima Sezione Civile del Tribunale di Firenze, che ha affrontato una serie di importanti argomenti in materia di amministrazione di sostegno. Link alla pagina dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ove è pubblicato il documento.

    Tribunale di Firenze Amministrazione di Sostegno

    Ai fini della scelta dell’Amministratore di sostegno è necessaria l’audizione del beneficiario che non si trovi in stato di incapacità assoluta.

    Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 32219 del 21.11.2023

    Amministrazione di sostegno – Capacità della persona fisica – Capacità di agire – Audizione del beneficiario – Necessità – Designazione dell’amministratore – Valutazione – Necessità.


    Ai fini della scelta dell’amministratore di sostegno, l’audizione del beneficiario, qualora non si trovi in uno stato di incapacità assoluta, è sempre necessaria, dovendosi tenere nella massima
    considerazione la sua volontà da disattendere solo in presenza di inequivoche e gravi circostanze, adeguatamente valutate nel provvedimento di nomina.

    Sono trascorsi venti anni dalla legge che ha istituito l’amministrazione di sostegno

    La legge che ha istituito l’amministrazione di sostegno, l.n. 6 del 2004, compie venti anni.

    In questo periodo numerosi sono gli eventi di riflessione sugli aspetti positivi e negativi della legge e dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, così come ha trovato applicazione nella prassi e sulle prospettive di riforma.

    Recentemente ho partecipato a questo interessante convegno, organizzato dalla Commissione Diritti della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni presso il Consiglio Nazionale Forense dal titolo “Soggetti vulnerabili e amministrazione di sostegno a vent’anni dalla legge n. 6 del 2004 tra disciplina vigente e prospettive di riforma“.

    Amministratore di Sostegno – attestazione di Poste Italiane per l’ISEE 2024

    Abbiamo appena brindato per l’inizio del nuovo anno e ci ritroviamo a fare i conti con tutto ciò che – ahimé – è scaduto al 31/12/2023. Tra questi, sicuramente, la nostra Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e la relativa attestazione, che con l’arrivo del 2024 hanno perso completamente di valore.

    attestazione ISEE
    attestazione ISEE

    La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che abbiamo presentato per il calcolo dell’ISEE, infatti, è scaduta il 31 dicembre 2023. Occorre quindi procedere quanto prima alla presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che possa valere per l’anno 2024.

    Quando una persona è sottoposta ad amministrazione di sostegno la Dichiarazione Sostitutiva Unica deve essere presentata dall’Amministratore di Sostegno in nome e per conto dell’Amministrato. Per la presentazione di tale Dichiarazione è necessario, tra gli altri dati e documenti, reperire il valore del saldo contabile attivo e della giacenza media di ciascun rapporto finanziario (depositi e conti correnti bancari e postali) intestato all’Amministrato al 31 dicembre del secondo anno precedente. In poche parole, per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida per l’anno 2024, sarà necessario possedere un documento rilasciato dall’istituto bancario/postale che indichi per ciascun rapporto il saldo e la giacenza media al 31/12/2022.

    Se l’amministrato è intestatario di un rapporto finanziario (libretto, conto corrente, buono postale, carta prepagata Postepay nominativa, Deposito titoli, Polizza, etc.) presso Poste Italiane l’Amministratore di Sostegno dovrà quindi rivolgersi all’Ufficio Postale per richiedere il rilascio del documento che contenga l’indicazione del saldo e della giacenza media al 31/12/2022 di ciascun rapporto finanziario presso Poste Italiane intestato all’Amministrato.

    Purtroppo nel caso di richiesta da parte dell’Amministratore di Sostegno non è possibile presentare la domanda on-line ma occorre recarsi di persona presso l’Ufficio Postale.

    All’Ufficio Postale andrà compilato un modulo apposito chiamato “richiesta attestazione a fini ISEE” al quale andranno allegati l’atto di nomina, copia del documento di riconoscimento dell’Amministratore di Sostegno e il codice fiscale dell’Amministrato.

    modulo Poste ISEE
    modulo Poste ISEE

    Il modulo in questione è reperibile presso ogni Ufficio Postale. Per facilitarti e arrivare all’Ufficio Postale con in mano il modulo già compilato ho pensato di renderlo disponibile qui.

    Ti consiglio quindi di scaricarlo, stamparlo e compilarlo prima di recarti all’Ufficio Postale. Presentando questo modulo e i documenti di cui sopra, l’Ufficio Postale ti rilascerà immediatamente l’attestazione contenente il saldo e la giacenza media al 31/12/2022 di ciascun rapporto finanziario intestato all’Amministrato, valida per la Dichiarazione Sostitutiva Unica relativa al calcolo dell’ISEE per l’anno 2024.

    Per ogni ulteriore informazione puoi consultare il sito di Poste Italiane a questo link.

    Buon lavoro!

    Documenti per la dichiarazione di successione

    Quali documenti servono per la dichiarazione di successione? In questa pagina ti parlo dei documenti per la dichiarazione di successione che devi presentare all’Agenzia delle Entrate. Ti spiego quali sono i documenti che devi procurarti e che sono necessari per poter presentare la dichiarazione di successione senza incorrere in errori o in false dichiarazioni. Non tutti questi documenti andranno inviati all’Agenzia delle Entrate.

    Occorre distinguere una serie di documenti che sono comuni alla maggior parte delle dichiarazioni di successione (e che quindi devi sempre avere a disposizione in ogni caso) da quelli che invece sono necessari soltanto in base al tipo di dichiarazione di successione che devi presentare.

    Documenti necessari per tutte le dichiarazioni di successione:

    • carta identità e codice fiscale del dichiarante;
    • carta identità e codice fiscale di ciascun erede/chiamato all’ereità/rinunciante;
    • codice fiscale del defunto;
    • codice fiscale di eventuali eredi premorti;
    • certificato o estratto dell’atto di morte
    • certificato di stato di famiglia e ultima residenza del defunto alla data del decesso;
    • albero genealogico con indicazione del nome cognome luogo e data di nascita codice fiscale del coniuge e degli eredi;
    • dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dichiarante;
    • codice IBAN del dichiarante da fornire per l’addebito delle imposte ipotecarie e catastali;
    • certificato di residenza di ciascuno degli eredi.

    Documenti necessari solo se ne ricorrono i presupposti:

    • testamento (necessario solo nel caso di successione testamentaria);
    • inventario (se è stato redatto dal Notaio o dal Cancelliere del Tribunale);
    • atto di rinuncia (se uno dei chiamati all’eredità ha rinunciato in Cancelleria o con atto del Notaio);
    • dichiarazione sostitutiva relativa ad eventuali agevolazioni fiscali delle quali può beneficiare ciascun erede (es. riduzione delle imposte per “prima casa”);
    • documenti relativi all’attivo ereditario (es. dichiarazione di credito dell’istituto bancario con indicazione del saldo del c/c intestato al defunto al momento della morte);
    • visura catastale dei beni immobili intestati al defunto al momento del decesso;
    • atti di provenienza degli immobili in successione;
    • certificato di destinazione urbanistica dei terreni in successione;
    • documenti comprovanti le passività (es. spese funerarie, mutui, c/c passivi);
    • atti di donazione del defunto;
    • nel caso di aziende, copia dell’ultimo bilancio e visura camerale;
    • eventuali precedenti dichiarazioni di successione.
    Guarda qui

    Qui puoi scaricare il pdf con l’elenco dei documenti per la dichiarazione di successione: documenti dichiarazione successione

    Ti ricordo che, per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione di successione deve essere presentata nel termine di 12 mesi dal decesso.

    L’Avv. Silvia Marchese è intermediario abilitato alla trasmissione della dichiarazione di successione in via telematica all’Agenzia delle Entrate ed ha una pluriennale esperienza nella compilazione e invio della dichiarazione di successione in modo rapido.

    Se hai bisogno dell’assistenza dell’Avv. Silvia Marchese nella presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate puoi prenotare una consulenza e chiedere un preventivo scrivendo a: silvia@studiolegale-marchese.it o whatsapp al numero 3471041088.

    Quando è obbligatorio presentare la dichiarazione di successione?

    Quando una persona viene a mancare, uno degli adempimenti al quale occorre prestare attenzione è sicuramente quello della dichiarazione di successione.

    Si tratta di un adempimento fiscale al quale sono tenuti i chiamati all’eredità, gli eredi e i legatari (o i loro rappresentanti legali) di una persona defunta.

    La dichiarazione di successione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro il termine di dodici mesi dalla data del decesso.

    Non sempre, tuttavia, è obbligatorio presentare la dichiarazione di successione. In alcuni casi vi è un vero e proprio esonero e non si è tenuti a tale adempimento.

    In questo articolo cercherò di chiarire quando sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione.

    L’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione sussiste in tre ipotesi tra loro alternative, cioè quando:

    • l’eredità NON sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto (e ciò indipendentemente dalla tipologia e dal valore dei beni in successione);

    ovvero

    • l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario (valore lordo dei beni) abbia un valore pari o superiore a 100.000 euro;

    o, ancora,

    • l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari (indipendentemente dal loro valore).

    Al di fuori di queste tre ipotesi non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate e, pertanto, si è esonerati da tale adempimento.

    Farò qualche esempio pratico:

    – gli eredi sono la sorella e il fratello del defunto, non vi sono beni immobili e l’attivo ereditario è rappresentato soltanto da un conto corrente con saldo alla data della morte di Euro 10.000,00: sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione perché il fratello e la sorella sono parenti in linea collaterale e non sono parenti in linea retta, per cui si rientra nel primo caso visto sopra;

    – gli eredi sono il coniuge e i nipoti (figli della figlia premorta) del de cuius, il valore dell’attivo ereditario è di 50.000,00 Euro ma in successione vi è la quota di un bene immobile: sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione in quanto gli eredi sono il coniuge e i parenti in linea retta e in successione è caduta la quota di un immobile, per cui si rientra nel terzo caso visto sopra;

    – l’erede è il figlio, nell’attivo ereditario non vi sono beni immobili ma solo un conto corrente con saldo attivo al momento della morte di 90.000,00 Euro: non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione in quanto l’erede è parente in linea retta, non vi sono beni immobili e il valore dell’attivo ereditario lordo è inferiore a 100.000 Euro, per cui non si rientra in alcuna delle ipotesi viste sopra.