La dichiarazione di successione: il termine di presentazione

La regola generale è che la dichiarazione di successione debba essere presentata entro dodici mesi dalla data del decesso (i dodici mesi si calcolano da data a data).

Esistono tuttavia alcune eccezioni alla regola in questione, nelle quali il termine inizia a decorrere da una data successiva rispetto a quella nella quale è avvenuto il decesso.

Di seguito si indicano quelle più frequenti:

1) nel caso in cui, successivamente al decesso, sia stato nominato un rappresentante legale degli eredi, dei legatari o dei chiamati all’eredità, un curatore dell’eredità giacente, ovvero un esecutore testamentario: in tali ipotesi i dodici mesi decorrono dalla data in cui questi hanno avuto notizia legale della loro nomina;

2) nel caso di fallimento del defunto in corso al momento dell’apertura della successione o in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta entro i successivi sei mesi dal decesso: i dodici mesi decorrono dalla data di chiusura del fallimento;

3) nel caso in cui l’eredità sia accettata con beneficio d’inventario.

Per approfondimenti scrivere a: silvia@studiolegale-marchese.it

 

Interessi bancari – la recente modifica all’art. 120 del Testo Unico Bancario approvata dai due rami del Parlamento

E’ stato approvato dai due rami del Parlamento, ed è in attesa di promulgazione e pubblicazione, il Disegno di Legge di conversione del D.L. n. 18 del 14 febbraio 2016 “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio“, il quale ha introdotto una modifica al comma 2 dell’articolo 120 del T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993), prevedendo la sostituzione delle lettere “a)” e “b)” del comma 2.

A seguito della modifica suddetta, il testo del nuovo comma 2 dell’art. 120 T.U.B. è il seguente:

“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1o marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.”.

Adozione internazionale – idoneità

Presupposto imprescindibile per coloro che intendono adottare un bambino straniero è l’ottenimento della dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale.

La dichiarazione di idoneità viene rilasciata dal Tribunale per i Minorenni a seguito di un lungo e rigoroso iter procedimentale nel corso del quale la coppia aspirante all’adozione viene sottoposta a un’approfondita valutazione dei requisiti, giuridici e socio-psicologici, richiesti dalla legge.

I requisiti in questione sono:

– essere uniti in matrimonio da almeno tre anni, senza che fra i coniugi sia intercorsa separazione, neppure di fatto;

– i coniugi debbono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il minore;

– i coniugi devono avere un’età che superi di almeno 18 e non più di 45 anni l’età del minore.

Al fine di aumentare le probabilità che la procedura si concluda positivamente e in tempi ragionevoli, è fondamentale che i coniugi ne intraprendano correttamente tutte le fasi sin dall’inizio.

Lo Studio Legale dell’Avv. Silvia Marchese possiede le competenze necessarie per assistere legalmente i coniugi nelle pratiche di adozione  e in tutte le fasi del procedimento adottivo.

Il riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis” ai discendenti da cittadini italiani emigrati nei paesi sudamericani

I cittadini dei paesi latino-americani (es. Argentina, Brasile) che discendono da un avo italiano emigrato in Sudamerica (generalmente alla fine del 1800), possono richiedere, in Italia, il riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis”.

Se l’interessato intende presentare la richiesta in Italia, è necessario che si trovi sul territorio italiano e abbia ottenuto la residenza anagrafica in un Comune italiano.

La richiesta andrà presentata presso l’Ufficio cittadinanza del Comune in questione e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1) estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;

2) atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;

3) atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;

4) atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;

5) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;

6) certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

7) certificato di residenza.

I certificati rilasciati da autorità straniere dovranno essere legalizzati e apostillati.

Se il cittadino latino-americano ha fatto ingresso in Italia per motivi di turismo, potrà richiedere alla Questura  di rilasciare un permesso di soggiorno per “attesa cittadinanza”.

Il Comune presso il quale è stata presentata la richiesta contatterà tutte le Rappresentanze consolari italiane presenti nelle località di residenza all’estero del richiedente e dei suoi ascendenti.

Il Sindaco del Comune, conclusa positivamente l’istruttoria, riconoscerà la cittadinanza italiana e disporrà la trascrizione degli atti di stato civile (nascita e matrimonio). Il neo-cittadino italiano potrà richiedere il rilascio del Passaporto italiano alla Questura competente.

 

 

Le modifiche al processo civile per effetto del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132

Il 13 settembre scorso è entrato in vigore il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” (pubblicato nella G.U. n. 212 del 12.9.2014). Testo integrale del decreto-legge.

Le principali novità introdotte sono: il trasferimento alla sede arbitrale dei processi civili pendenti, le dichiarazioni rese al difensore, la procedura di negoziazione assistita da un avvocato, la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione, le misure per la tutela del credito, la semplificazione ed accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.

Soltanto alcune delle norme previste dal decreto hanno acquistato efficacia all’atto della sua entrata in vigore; per la maggior parte l’efficacia è differita decorsi trenta (o, addirittura, novanta) giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

Le norme che hanno acquistato efficacia immediata e che, pertanto, sono già in vigore a far data dal 13 settembre scorso, sono le seguenti:

1) possibilità di richiedere il trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti civili pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria (art. 1);

2) dichiarazioni rese al difensore (art. 15).

Per un utile schema riassuntivo delle previsioni di vigenza delle varie novità introdotte dal decreto: Redazione, “La Time-line dell’entrata in vigore della riforma della giustizia civile“, in ProfessioneGiustizia.it, alla pagina http://www.professionegiustizia.it/notizie/notizia.php?id=561

Alcune precisazioni sull’indennizzo da ritardo della pubblica amministrazione

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri (12.3.2014) è stata pubblicata la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione che ha previsto i criteri applicativi del c.d. “indennizzo da ritardo” il quale spetta ai privati in presenza di un ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione di un procedimento amministrativo. L’indennizzo da ritardo è stato recentemente introdotto dal DECRETO DEL FARE (decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto, n. 98, art. 28) nella misura 30 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del termine procedimentale fino all’importo massimo di 2.000 euro nei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte che riguardino l’avvio o l’esercizio dell’attività di impresa.

Le pubbliche amministrazioni, infatti, hanno il dovere di concludere un procedimento iniziato ad istanza di parte con l’adozione di un provvedimento espresso, entro un termine definito da un regolamento adottato dalla specifica Amministrazione o, in mancanza, entro il termine di trenta giorni.

Laddove l’Amministrazione abbia lasciato decorrere il termine in questione senza concludere il procedimento amministrativo (emanando il provvedimento finale), il privato interessato potrà richiedere la corresponsione dell’indennizzo da ritardo nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine entro il quale il procedimento si sarebbe dovuto concludere.

Il pagamento dell’indennizzo da ritardo non fa comunque venir meno l’obbligo per la pubblica amministrazione di concludere il procedimento amministrativo.

Nel caso in cui la pubblica amministrazione non emani il provvedimento nel termine né provveda alla liquidazione dell’indennizzo, il privato potrà proporre ricorso al Giudice Amministrativo al fine di ottenere la condanna dell’Amministrazione ad emanare il provvedimento richiesto ed a corrispondergli l’indennizzo.

T.A.R. Toscana: i vizi delle dichiarazioni relative al subappalto non comportano l’esclusione dalla gara

Il T.A.R. Toscana, Seconda Sezione, si è recentemente pronunciato in materia di appalti pubblici ribadendo il principio secondo il quale il concorrente, che abbia reso una dichiarazione incompleta od erronea con riferimento all’esercizio della facoltà di subappalto, non possa essere sanzionato con l’esclusione dalla gara, purché risulti fornito in proprio della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare.  Ricorrendo quest’ultimo requisito, infatti, il vizio che affliggerebbe la dichiarazione in questione avrebbe come unico effetto quello dell’impossibilità per il concorrente di ricorrere al subappalto.

Si tratta di un orientamento assolutamente indiscusso nella giurisprudenza amministrativa: in proposito, si vedano T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 1° febbraio 2013, n. 696, T.A.R. Umbria, 31 ottobre 2012, n. 464; Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2508.

Per il testo del provvedimento: ordinanza Tar Toscana, Seconda Sezione, n. 709 del 6 giugno 2013

Amministrazione di sostegno e tutela degli anziani

La possibilità di nominare un amministratore di sostegno a protezione delle persone “deboli” è stato introdotta in Italia con la legge n. 6/2004. “La legge in questione è stata fatta per avvicinare il cittadino debole e sofferente alla giustizia, è stata pensata come un procedimento strutturalmente semplificato, improntato a principi di massima rapidità, semplificazione, non onerosità, sburocratizzazione, elasticità: in una parola, finalmente una legge al servizio della persona” (Corte d’Appello di Venezia, 16.1.2006).

Si tratta di una vera e propria misura di protezione e “sostegno” che viene disposta dal Giudice Tutelare a seguito di un’apposita istanza e che può essere disposta nei confronti di coloro che, per effetto delle proprie condizioni di salute si trovino nell’impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere adeguatamente ai propri interessi.

Recentemente la Corte di Cassazione (sent n. 16770/2012) ha affermato che nel caso di età avanzata è possibile ricorrere alla nomina di un amministratore di sostegno anche per coloro che pur essendo lucidi ed orientati ed allo stato “non circonvertibili”, presentino tuttavia cadute intellettive, confusioni ricorrenti, vuoti di memoria.

Il testo integrale della sentenza: sentenza C. Cassazione n.16770/2012

Successioni: le agevolazioni “prima casa” possono essere richieste anche dall’erede

Con la Risoluzione n. 40/E del 26 aprile 2012 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le agevolazioni “prima casa” possono essere richieste anche dall’erede.

Il caso: l’erede superstite (il figlio) espone che i propri genitori sono deceduti a distanza di un mese l’uno dall’altro (prima il padre poi la madre) e che ciascuno era proprietario per metà della casa di abitazione non   Al momento della presentazione della dichiarazione di successione del padre, nella quale anche la madre figura come erede, si pone il problema se le agevolazioni possano essere riconosciute a favore della madre, nonostante il decesso di quest’ultima sia  avvenuto prima di aver potuto presentare la dichiarazione di successione del padre.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è positiva a condizione che l’erede superstite (il figlio) attesti per conto della madre la sussistenza delle condizioni che la legge richiede per poter fruire delle agevolazioni in questione. Il figlio, infatti, per quanto riguarda la successione del padre, si pone, rispetto alla madre, quale successivo chiamato all’eredità ai sensi dell’art. 479 del codice civile e, in quanto tale, acquista la legittimazione a produrre la dichiarazione di successione per conto del proprio dante causa, ossia del primo chiamato all’eredità (la madre) il quale è deceduto senza aver potuto accettare l’eredità e presentare la dichiarazione di successione.

La questione non è di poco conto in quanto le agevolazioni in questione consistono nell’abbattimento delle imposte ipotecaria e catastale che saranno applicate in misura fissa (art. 69, comma 3, l.n. 342/2000).

Leggi qui di seguito il testo integrale della Risoluzione n. 40/E dell’Agenzia delle Entrate:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ca2936804b06b9ad80998f930773b069/Ris.40e+del+26.04.12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ca2936804b06b9ad80998f930773b069

 

Insomma, i centri commerciali possono restare aperti la domenica si o no?

Ieri il Tar Toscana ha sospeso i provvedimenti di due Sindaci toscani (di Prato e Pontedera) che limitavano l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio obbligandoli alla chiusura domenicale e festiva. Precedentemente alcuni provvedimenti analoghi a quello del Tar Toscana erano stati emessi dal Tar Lombardia e Veneto.

Leggi qui il testo integrale delle ordinanze del Tar Toscana:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2012/201200101/Provvedimenti/201200103_05.XML

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2012/201200102/Provvedimenti/201200104_05.XML