Come si fa la dichiarazione di successione?

dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione può essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica: link al portale dell’Agenzia delle Entrate.

Il termine, salvo casi particolari, è di 12 mesi dalla data del decesso.

La dichiarazione di successione può essere presentata dal contribuente:

  • direttamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate accedendo alla propria area riservata;
  • avvalendosi di un intermediario abilitato dall’Agenzia delle Entrate (professionista o caf);
  • presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.

Occorre utilizzare sempre l’apposito modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006 deve essere utilizzato il precedente modello 4.

Se nella successione sono compresi beni immobili occorre presentare la domanda di voltura catastale. Ciò può avvenire tramite la presentazione della dichiarazione di successione (c.d. “voltura automatica”) oppure successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione entro il termine di 30 giorni dalla registrazione della dichiarazione.

Per svincolare i conti correnti bancari e i titoli gli Istituti bancari richiedono la copia conforme della dichiarazione: già al momento della presentazione della dichiarazione in via telematica, barrando l’apposita casella presente nel modello, è possibile effettuare la richiesta di copia. In questo caso l’Agenzia delle Entrate rilascerà l’attestazione in via telematica, con notevole risparmio di tempo. Occorre prestare attenzione perché l’attestazione in via telematica dura 180 giorni. E’ comunque sempre possibile recarsi presso qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e richiedere il rilascio di una o più attestazioni in formato cartaceo pagando i contrassegni telematici (ex marche da bollo).

L’avv. Silvia Marchese è intermediario abilitato dall’Agenzia delle Entrate alla presentazione della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali e si occupa della raccolta dei documenti necessari, della compilazione della dichiarazione, dell’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e della richiesta dell’attestazione necessaria per lo sblocco dei conti correnti e dei titoli.

Puoi richiedere un preventivo all’Avv. Silvia Marchese inviando una e-mail al seguente indirizzo: silvia@studiolegale-marchese.it

Cittadinanza italiana iure sanguinis: la perdita della cittadinanza italiana da parte dell’avo ne interrompe la trasmissione ai discendenti? / Italian Citizenship “iure sanguinis”: does the Ancestor’s loss of the Italian citizenship interrupt its transmission to descendants?

La cittadinanza italiana iure sanguinis può essere riconosciuta ai cittadini stranieri di ceppo italiano.
Va tuttavia verificato che l’avo italiano non abbia perduto la cittadinanza italiana a seguito di naturalizzazione straniera, perché ciò rischia di interrompere la trasmissione della cittadinanza italiana ai discendenti che non potranno ottenere il riconoscimento..

Questa perdita tuttavia non sempre interrompe la trasmissione della cittadinanza italiana ai discendenti: occorre quindi verificare la data nella quale è avvenuta l’acquisizione della cittadinanza straniera (c.d. naturalizzazione ).

Lo Studio Legale dell’Avv. Silvia Marchese presta consulenza  al fine di verificare se sussistano le condizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche qualora l’avo italiano sia sia naturalizzato straniero.

Per saperne di più scrivi una e-mail a: silvia@studiolegale-marchese.it.

English:

The Italian citizenship ‘iure sanguinis’ can be acknowledged to foreign citizens of Italian stock. It is necessary, neverthless, that the Italian ancestor has not lost the Italian citizenship as a result of a foreign naturalization: this could risk interrupting the transmission of the Italian citizenship to his/her descendants.

Anyway the loss of the Italian citizenship not always interrupts the above mentioned transmission: it is necessary to verify when the Foreign citizenship (the so-called naturalization) was granted.

Silvia Marchese’s law office gives Legale advice in order to verify if there are conditions for the acknowledgment of the Italian citizenship ‘iure sanguinis’, even if the Italian ancestor had already obtained the foreign naturalization.

To find out more, write an e-mail to: silvia@studiolegale-marchese.it

Amministratore di Sostegno

È appena iniziato il corso ‘L’amministratore di sostegno’ organizzato dalla Azienda USL Toscana Centro. Il corso si articola in vari moduli che trattano pressoché tutti gli aspetti che l’amministratore di sostegno si trova ad affrontare nel corso del proprio incarico: l’organizzazione dei Servizi sociali e sanitari, gli aspetti giuridici, contabili, i rapporti con l’INPS, i percorsi  della non autosufficienza, della presa in carico della persona con  disabilità, il funzionamento e l’organizzazione dei servizi di salute mentale. È previsto anche un interessante modulo a carattere psicologico-relazionale nel quale sarà approfondito il ruolo dell’amministratore di sostegno e la gestione delle sue relazioni con tutti i soggetti che generalmente sono coinvolti (il beneficiario in primis ma anche i suoi familiari e le equipe multidisciplinari per le situazioni complesse).

Amministratore di Sostegno – come attivare la delega Inps a favore del beneficiario

L’Inps rappresenta senza dubbio uno degli enti pubblici con il quale l’amministratore di sostegno si trova più frequentemente a interagire nell’interesse del beneficiario sia presso gli sportelli che attraverso l’area riservata alla quale si accede tramite il pulsante “Accedi” situato in altro a destra della homepage del portale www.inps.it.

Oggi pressoché tutte le attività (consultazioni, presentazioni di istanze, etc.) possono essere effettuate online tramite il portale Inps.

Per questo motivo è consigliabile per l’amministratore di sostegno attivare la delega per accedere all’area riservata del beneficiario situata sul portale Inps in modo da poter consultare la posizione del beneficiario ed effettuare tutte le operazioni online nell’interesse di quest’ultimo.

Dal 30 settembre 2021 il PIN inps è stato dismesso, per cui l’unica modalità per accedere all’area riservata del portale Inps è mediante SPID, CIE e CNS.

Per prima cosa, pertanto, l’amministratore di sostegno dovrà essere in possesso del proprio SPID, CIE o CNS per accedere alla propria area riservata del portale Inps. Una volta attivata la delega, l’amministratore potrà utilizzare il proprio SPID, CIE o CNS non solo per accedere alla propria area riservata ma anche per accedere all’area riservata del beneficiario.

Ma come si fa ad attivare la delega INPS?

1.La richiesta di inserimento della delega: come scaricare e compilare il modulo AA10

Anzitutto occorre scaricare e compilare il MODULO INPS AA10 : attenzione, perché dopo aver inserito le generalità del beneficiario alla pagina 1 in alto, la sezione da compilare nel caso di amministratore di sostegno si trova esclusivamente alla pagina 2. Come si può notare, è lo stesso amministratore di sostegno che chiede l’inserimento della delega e che pertanto compila e firma il modulo. Occorre prestare un po’ di accortezza nell’indicare la durata della delega, che può essere a tempo “indeterminato” ovvero “fino al…” cioè fino a una data prestabilita. Per non commettere errori è bene esaminare attentamente il decreto di nomina: se la nomina è stata effettuata “in via definitiva” generalmente sarà a tempo indeterminato; se, invece, la nomina è stata fatta “in via provvisoria” la nomina sarà a tempo determinato  (in questo caso la scadenza coinciderà con quella dell’udienza fissata dal Giudice Tutelare per la disamina del ricorso, in quanto all’esito di questa il Giudice deciderà se confermare o meno la misura dell’amministrazione di sostegno e, in caso positivo, se confermare o meno l’incarico all’amministratore di sostegno provvisorio).

Compilato e firmato il modulo Inps AA10 l’amministratore di sostegno dovrà aver cura di allegare 1) copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità 2) copia del documento in corso di validità del beneficiario 3) copia del provvedimento di nomina emesso dal Giudice Tutelare ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la qualità di amministratore di sostegno (specificando la durata dell’incarico ovvero se la nomina è a tempo indeterminato).

2. Come inoltrare all’Inps il modulo AA10 compilato e gli allegati

Predisposta la documentazione di cui sopra, l’amministratore di sostegno potrà inoltrarla con una delle seguenti modalità:

a) Previo appuntamento allo sportello INPS (in presenza o viedochiamata): a tal fine l’amministratore di sostegno, potrà utilizzare il seguente link  , inserire la città e la sede Inps desiderata e poi cliccare il tasto “Prenotazione accessi in sede”. L’utente sarà quindi indirizzato sulla pagina di autenticazione. Da tale pagina l’a.d.s. sarà guidato nella prenotazione di un appuntamento nella sede prescelta. L’appuntamento può essere preso in presenza o in videochiamata. 

b) via PEC (Posta Elettronica Certificata). Per inoltrare la richiesta tramite PEC è necessario possedere una casella PEC e la firma digitale, con la quale firmare il pdf del modulo AA10 compilato. Andrà poi reperito l’indirizzo PEC dell’Inps al quale inviare il modulo firmato digitalmente e i tre allegati (documento di identità valido dell’a.d.s., del beneficiario e decreto di nomina). A questo scopo, consiglio di trovare l’indirizzo pec della sede competente tramite la pagina reperibile al seguente LINK . La sede Inps competente può essere ricercata inserendo il cap dell’indirizzo di residenza del beneficiario.

Sarà necessario attendere qualche giorno prima che l’Inps provveda ad attivare la delega.

La delega, una volta attivata, sarà visibile al momento in cui l’amministratore di sostegno utilizzerà pre proprie credenziali SPID, CIE o CNS sul portale Inps: si aprirà infatti una pagina dal titolo “seleziona il tuo profilo” e a quel punto l’a.d.s. potrà scegliere se accedere alla propria area riservata oppure a quella del beneficiario.

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Amministrazione di sostegno – reclamo – ammissibile la produzione di nuovi documenti

La Corte di Cassazione, Sez. 1 , con l’Ordinanza n. 17931 del 01/06/2022 ha stabilito che il procedimento di reclamo avverso il decreto del giudice tutelare sull’apertura dell’amministrazione di sostegno è disciplinato dall’art. 739 c.p.c. e si connota per la sommarietà della cognizione e la semplicità delle forme. Va quindi ritenuta ammissibile l’acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie di documenti, alla sola condizione che sia assicurato – come in tutte le procedure soggette al rito camerale – un pieno e completo contraddittorio tra le parti.
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Amministrazione di Sostegno

L’amministrazione di sostegno è un istituto introdotto con la legge 9.1.2004 n. 6 per fornire alla persona debole un sostegno nelle sue disabilità fisiche o psichiche limitando il più possibile la sua capacità di agire.

La misura dell’amministrazione di sostegno è stata pensata per essere adattata il più possibile alle esigenze individuali di cura della persona e del suo patrimonio.

La nomina dell’amministratore di sostegno è effettuata dal Giudice Tutelare del Tribunale del luogo in cui la persona interessata risiede o è domiciliata, con un decreto che indica analiticamente i poteri che gli sono conferiti.

Questi ultimi possono essere di vera e propria sostituzione del beneficiario quando all’amministratore di sostegno  è conferito il potere di compiere un atto che, a tutti gli effetti, è “in nome e per conto” del beneficiario. Oppure possono di assistenza, quando il beneficiario può compierli solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.

In riferimento ad alcuni atti il decreto di nomina può imporre che l’amministratore sia preventivamente autorizzato dal Giudice Tutelare.

Colui che ha ricevuto l’incarico di amministratore di sostegno dal Giudice Tutelare dovrà quindi prestare la massima attenzione al contenuto del decreto di nomina il quale rappresenta la fonte dei suoi poteri. L’atto compiuto dall’amministratore di sostegno in eccesso rispetto ai poteri conferitigli dal Giudice, infatti, può essere annullato su istanza dell’amministratore di sostegno, del Pubblico Ministero, del beneficiario o dei suoi eredi o aventi causa. L’azione di annullamento deve essere instaurata innanzi al Giudice ordinario competente e si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell’amministrazione di sostegno.

 

 

Chi manifesta il consenso alla vaccinazione anti Covid-19 per le persone incapaci ricoverate in r.s.a.?

Il decreto legge 5 gennaio 2021 n. 1, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio ed entrato in vigore il successivo 6 gennaio, all’art. 5, ha inteso disciplinare la modalità di manifestazione del consenso alla vaccinazione anti Covid 19 per le persone incapaci che si trovano ricoverate in una Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.).

Si tratta di una disciplina che ha sollevato non pochi dubbi interpretativi finanche sospetti di illegittimità costituzionale.

A partire dal 6 gennaio scorso tuttavia questa è la normativa vigente e applicabile a tutti gli effetti.

Al primo comma si prevede che quando l’incapace, ricoverato in r.s.a., sia rappresentato o assistito da un tutore, da un curatore o da un amministratore di sostegno, il consenso alla vaccinazione debba essere espresso da questi soggetti, nel rispetto della volontà dell’incapace (secondo quanto previsto dalla l.n. 219/2017 in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento).

Al secondo comma si prevede che qualora l’incapace sia privo di un soggetto che lo rappresenti o lo assista (tutore, curatore, amministratore di sostegno) il direttore sanitario della r.s.a. (o il responsabile medico) assuma la funzione di amministratore di sostegno al solo fine della prestazione del consenso alla vaccinazione.

Il soggetto di cui sopra dovrà sentire il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo dell’incapace entro il terzo grado; dovrà altresì accertarsi che il trattamento vaccinale sia idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata.

Il consenso alla vaccinazione dovrà essere espresso in forma scritta.

Il consenso sarà immediatamente valido ed efficace soltanto ove esso sia conforme alla volontà dell’interessato (ovvero del coniuge/parte di unione civile/convivente o parente entro il terzo grado ove l’interessato non sia in grado di esprimere la sua volontà). Laddove non vi sia tale conformità, la vaccinazione sarà possibile soltanto previa autorizzazione del Giudice Tutelare.

Se il direttore sanitario (o il responsabile medico) in veste di a.d.s. (secondo quanto previsto dal comma 2) non è oggettivamente in grado di accertare la volontà dell’interessato né quella del coniuge/parte di unione civile/convivente o parente entro il terzo grado, il suo consenso non è immediatamente valido ed efficace ma potrà essere tale soltanto ove convalidato dal Giudice Tutelare. Per ottenere la convalida, il direttore sanitario dovrà comunicare la situazione al Giudice Tutelare e attendere la convalida che dovrà essergli pervenuta entro 96 ore; decorso tale termine senza che gli sia pervenuta alcuna comunicazione, il consenso si considererà comunque convalidato a tutti gli effetti.

Laddove vi sia un rifiuto espresso dall’interessato alla somministrazione del vaccino ovvero al consenso da parte del direttore sanitario, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente e i parenti entro il terzo grado possono ricorrere al Giudice Tutelare affinché disponga il trattamento vaccinale.

Si tratta ora di vedere se il legislatore in sede di conversione del decreto legge n. 1 del 2021 introdurrà delle modifiche all’art. 5.

 

Il decreto di nomina dell’Amministratore di Sostegno è impugnabile innanzi al Tribunale o alla Corte di Appello?

La Corte di Cassazione, Sesta sezione civile, con ordinanza depositata il 26 agosto 2020 ha rimesso alle SS.UU. della Corte di Cassazione la decisione sulla competenza in merito all’impugnazione del decreto con il quale il Giudice Tutelare abbia designato la persona incaricata di svolgere la funzione di Amministratore di Sostegno.

Saranno quindi le SS.UU. a decidere se la competenza a conoscere dell’impugnazione del decreto del Giudice Tutelare spetti al Tribunale in composizione collegiale o alla Corte d’Appello.

Qui il provvedimento integrale: OrdinanzaCassazione17833-2020

La dichiarazione di successione: il termine di presentazione

La regola generale è che la dichiarazione di successione debba essere presentata entro dodici mesi dalla data del decesso (i dodici mesi si calcolano da data a data).

Esistono tuttavia alcune eccezioni alla regola in questione, nelle quali il termine inizia a decorrere da una data successiva rispetto a quella nella quale è avvenuto il decesso.

Di seguito si indicano quelle più frequenti:

1) nel caso in cui, successivamente al decesso, sia stato nominato un rappresentante legale degli eredi, dei legatari o dei chiamati all’eredità, un curatore dell’eredità giacente, ovvero un esecutore testamentario: in tali ipotesi i dodici mesi decorrono dalla data in cui questi hanno avuto notizia legale della loro nomina;

2) nel caso di fallimento del defunto in corso al momento dell’apertura della successione o in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta entro i successivi sei mesi dal decesso: i dodici mesi decorrono dalla data di chiusura del fallimento;

3) nel caso in cui l’eredità sia accettata con beneficio d’inventario.

Per approfondimenti scrivere a: silvia@studiolegale-marchese.it

 

Interessi bancari – la recente modifica all’art. 120 del Testo Unico Bancario approvata dai due rami del Parlamento

E’ stato approvato dai due rami del Parlamento, ed è in attesa di promulgazione e pubblicazione, il Disegno di Legge di conversione del D.L. n. 18 del 14 febbraio 2016 “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio“, il quale ha introdotto una modifica al comma 2 dell’articolo 120 del T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993), prevedendo la sostituzione delle lettere “a)” e “b)” del comma 2.

A seguito della modifica suddetta, il testo del nuovo comma 2 dell’art. 120 T.U.B. è il seguente:

“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1o marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.”.