Amministrazione di sostegno e autodeterminazione della persona

Con l’ordinanza n. 32542 del 4 novembre 2022 la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato l’inapplicabilità della misura dell’amministrazione di sostegno nei confronti di chi sia pienamente capace di autodeterminarsi, cioè capace di provvedere ai propri interessi.

amministrazione di sostegno

Afferma la Corte che l’amministrazione di sostegno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che ponga la persona nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi. E’ invece esclusa l’applicazione dell’amministrazione di sostegno nei confronti di coloro che si trovino nella piena capacità di autodeterminarsi. E ciò anche qualora la persona sia affetta da menomazione fisica, se tale condizione non la rende incapace di provvedere ai propri interessi. In tali ipotesi l’applicazione dell’amministrazione di sostegno rappresenterebbe un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona.


L’istituto dell’amministrazione di sostegno, infatti, non può essere piegato ad assicurare la tutela di interessi esclusivamente patrimoniali. Tale istituto deve essere volto, più in generale, a garantire la protezione delle persone fragili in relazione alle effettive esigenze di ciascuna, ferma la necessità di limitare nella minor misura possibile la capacità di agire.

Anche l’opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione. E la volontà contraria all’attivazione della misura, ove provenga da una persona pienamente lucida, non può non esser tenuta in debito conto dal Giudice.

La pronuncia in esame è degna di nota anche perché affronta e chiarisce la questione della impugnabilità dei decreti del Giudice Tutelare. La Corte richiama la sentenza SS.UU. n. 21985/2021 con la quale è stato precisato che i decreti del Giudice Tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili unicamente dinanzi alla Corte di Appello. E ciò indipendentemente da quale sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio). Sul punto si veda anche il seguente articolo che aveva ad oggetto l’ordinanza di rimessione alle SSUU, alla quale ha fatto seguito la sentenza ora richiamata. Sono invece ricorribili in Cassazione soltanto i provvedimenti della Corte di Appello che abbiano contenuto decisorio.

Avvocato per Amministrazione di Sostegno – Avv. Silvia Marchese

amministrazione di sostegno

I miei interessi e la mia attività professionale sono rivolti anche alla tutela dei diritti delle persone fragili e agli istituti giuridici previsti a loro protezione, con particolare riferimento all’ amministrazione di sostegno.

In questo ambito presto attività di consulenza e assistenza legale a coloro che intendono promuovere questo procedimento di a.d.s. innanzi al Tribunale e a coloro che, a vario titolo, si trovano coinvolti in esso. Svolgo in prima persona alcuni incarichi di amministratore di sostegno. Questo mi aiuta a comprendere meglio le problematiche giuridiche ma anche relazionali nelle quali sovente si imbatte chi è chiamato a compiere la delicata e complessa funzione di a.d.s.

Presto particolare attenzione alla mia formazione professionale tenendomi costantemente aggiornata sulla giurisprudenza e sulla prassi dei Tribunali. Recentemente ho frequentato il corso di formazione per amministratore di sostegno organizzato dalla Azienda USL di Firenze, superando positivamente tutte le verifiche di apprendimento (vedi qui) e interessandomi in modo particolare al ruolo dell’amministratore di sostegno e la gestione delle sue relazioni con tutti i soggetti coinvolti (il beneficiario in primis ma anche i suoi familiari e le equipe multidisciplinari della USL per le situazioni complesse).

Nel 2019 ho svolto attività di orientamento e consulenza ai cittadini in materia di amministrazione di sostegno presso l’Ufficio di Prossimità del Tribunale di Firenze – Quartiere 3 del Comune di Firenze.

FORMAZIONE dell’Avv. Silvia Marchese in materia di Amministrazione di Sostegno:

  • Discente nel corso di formazione per Amministratore di Sostegno (40 ore) organizzato dalla Azienda USL Toscana Centro (2022).
  • Moderatore nel convegno dal titolo “Tutela della manifestazione della volontà della persona con disabilità” organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, dalla Fondazione Forense (2021).
  • Discente nel Corso base su l’Avvocato Amministratore di Sostegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Firenze e dalla Fondazione per la Formazione Forense (2016).

Leggi un’intervista rilasciata da me al settimanale Toscana Oggi: articoloToscanaOggi.

Come si fa la dichiarazione di successione?

dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione può essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica: link al portale dell’Agenzia delle Entrate.

Il termine, salvo casi particolari, è di 12 mesi dalla data del decesso.

La dichiarazione di successione può essere presentata dal contribuente:

  • direttamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate accedendo alla propria area riservata;
  • avvalendosi di un intermediario abilitato dall’Agenzia delle Entrate (professionista o caf);
  • presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.

Occorre utilizzare sempre l’apposito modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006 deve essere utilizzato il precedente modello 4.

Se nella successione sono compresi beni immobili occorre presentare la domanda di voltura catastale. Ciò può avvenire tramite la presentazione della dichiarazione di successione (c.d. “voltura automatica”) oppure successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione entro il termine di 30 giorni dalla registrazione della dichiarazione.

Per svincolare i conti correnti bancari e i titoli gli Istituti bancari richiedono la copia conforme della dichiarazione: già al momento della presentazione della dichiarazione in via telematica, barrando l’apposita casella presente nel modello, è possibile effettuare la richiesta di copia. In questo caso l’Agenzia delle Entrate rilascerà l’attestazione in via telematica, con notevole risparmio di tempo. Occorre prestare attenzione perché l’attestazione in via telematica dura 180 giorni. E’ comunque sempre possibile recarsi presso qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e richiedere il rilascio di una o più attestazioni in formato cartaceo pagando i contrassegni telematici (ex marche da bollo).

L’avv. Silvia Marchese è intermediario abilitato dall’Agenzia delle Entrate alla presentazione della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali e si occupa della raccolta dei documenti necessari, della compilazione della dichiarazione, dell’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e della richiesta dell’attestazione necessaria per lo sblocco dei conti correnti e dei titoli.

Puoi richiedere un preventivo all’Avv. Silvia Marchese inviando una e-mail al seguente indirizzo: silvia@studiolegale-marchese.it

Cittadinanza italiana iure sanguinis: la perdita della cittadinanza italiana da parte dell’avo ne interrompe la trasmissione ai discendenti? / Italian Citizenship “iure sanguinis”: does the Ancestor’s loss of the Italian citizenship interrupt its transmission to descendants?

La cittadinanza italiana iure sanguinis può essere riconosciuta ai cittadini stranieri di ceppo italiano.
Va tuttavia verificato che l’avo italiano non abbia perduto la cittadinanza italiana a seguito di naturalizzazione straniera, perché ciò rischia di interrompere la trasmissione della cittadinanza italiana ai discendenti che non potranno ottenere il riconoscimento..

Questa perdita tuttavia non sempre interrompe la trasmissione della cittadinanza italiana ai discendenti: occorre quindi verificare la data nella quale è avvenuta l’acquisizione della cittadinanza straniera (c.d. naturalizzazione ).

Lo Studio Legale dell’Avv. Silvia Marchese presta consulenza  al fine di verificare se sussistano le condizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche qualora l’avo italiano sia sia naturalizzato straniero.

Per saperne di più scrivi una e-mail a: silvia@studiolegale-marchese.it.

English:

The Italian citizenship ‘iure sanguinis’ can be acknowledged to foreign citizens of Italian stock. It is necessary, neverthless, that the Italian ancestor has not lost the Italian citizenship as a result of a foreign naturalization: this could risk interrupting the transmission of the Italian citizenship to his/her descendants.

Anyway the loss of the Italian citizenship not always interrupts the above mentioned transmission: it is necessary to verify when the Foreign citizenship (the so-called naturalization) was granted.

Silvia Marchese’s law office gives Legale advice in order to verify if there are conditions for the acknowledgment of the Italian citizenship ‘iure sanguinis’, even if the Italian ancestor had already obtained the foreign naturalization.

To find out more, write an e-mail to: silvia@studiolegale-marchese.it

Amministratore di Sostegno

È appena iniziato il corso ‘L’amministratore di sostegno’ organizzato dalla Azienda USL Toscana Centro. Il corso si articola in vari moduli che trattano pressoché tutti gli aspetti che l’amministratore di sostegno si trova ad affrontare nel corso del proprio incarico: l’organizzazione dei Servizi sociali e sanitari, gli aspetti giuridici, contabili, i rapporti con l’INPS, i percorsi  della non autosufficienza, della presa in carico della persona con  disabilità, il funzionamento e l’organizzazione dei servizi di salute mentale. È previsto anche un interessante modulo a carattere psicologico-relazionale nel quale sarà approfondito il ruolo dell’amministratore di sostegno e la gestione delle sue relazioni con tutti i soggetti che generalmente sono coinvolti (il beneficiario in primis ma anche i suoi familiari e le equipe multidisciplinari per le situazioni complesse).

Amministratore di Sostegno – come attivare la delega Inps a favore del beneficiario

L’Inps rappresenta senza dubbio uno degli enti pubblici con il quale l’amministratore di sostegno si trova più frequentemente a interagire nell’interesse del beneficiario sia presso gli sportelli che attraverso l’area riservata alla quale si accede tramite il pulsante “Entra in MyINPS” situato nella homepage del portale www.inps.it.

Oggi pressoché tutte le attività (consultazioni, presentazioni di istanze, etc.) possono essere effettuate online tramite il portale Inps.

Per questo motivo è consigliabile per l’amministratore di sostegno attivare la delega per accedere all’area riservata del beneficiario situata sul portale Inps in modo da poter consultare la posizione del beneficiario ed effettuare tutte le operazioni online nell’interesse di quest’ultimo.

Mi preme chiarire che dal 30 settembre 2021 il PIN inps è stato dismesso, per cui l’unica modalità per accedere all’area riservata del portale Inps è mediante SPID, CIE e CNS.

Per prima cosa, pertanto, l’amministratore di sostegno dovrà essere in possesso del proprio SPID, CIE o CNS per accedere alla propria area riservata del portale Inps. Una volta attivata la delega, l’amministratore potrà utilizzare il proprio SPID, CIE o CNS non solo per accedere alla propria area riservata ma anche per accedere all’area riservata del beneficiario.

Ma come si fa ad attivare la delega INPS?

1.La richiesta di inserimento della delega: come scaricare e compilare il modulo AA10

Anzitutto occorre scaricare e compilare il MODULO AA10: attenzione, perché dopo aver inserito le generalità del beneficiario alla pagina 1, la sezione da compilare nel caso di amministratore di sostegno si trova esclusivamente alla pagina 2. Come si può notare, è lo stesso amministratore di sostegno che chiede l’inserimento della delega e che pertanto compila e firma il modulo. Occorre prestare un po’ di accortezza nell’indicare la durata della delega, che può essere a tempo “indeterminato” ovvero “fino al…” cioè fino a una data prestabilita. Per non commettere errori è bene esaminare attentamente il decreto di nomina: se la nomina è stata effettuata “in via definitiva” generalmente sarà a tempo indeterminato; se, invece, la nomina è stata fatta “in via provvisoria” la nomina sarà a tempo determinato  (in questo caso la scadenza coinciderà con quella dell’udienza fissata dal Giudice Tutelare per la disamina del ricorso, in quanto all’esito di questa il Giudice deciderà se confermare o meno la misura dell’amministrazione di sostegno e, in caso positivo, se confermare o meno l’incarico all’amministratore di sostegno provvisorio).

Compilato e firmato il modulo Inps AA10 l’amministratore di sostegno dovrà aver cura di allegare 1) copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità 2) copia del documento in corso di validità del beneficiario 3) copia del provvedimento di nomina emesso dal Giudice Tutelare ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la qualità di amministratore di sostegno (specificando la durata dell’incarico ovvero se la nomina è a tempo indeterminato).

2. Come inoltrare all’Inps il modulo AA10 compilato e gli allegati

Predisposta la documentazione di cui sopra, l’amministratore di sostegno potrà inoltrarla con una delle seguenti modalità:

a) recandosi personalmente allo sportello INPS, previo appuntamento: a tal fine l’amministratore di sostegno, potrà utilizzare il seguente link ovvero effettuare la prenotazione tramite la propria area riservata personale. In quest’ultimo caso, nella parte sinistra della pagina principale dell’area personale, è necessario aprire la tendina “Comunica con l’INPS” e lì aprire la sezione “Prenota accesso in sede”. Da tale pagina l’a.d.s. sarà guidato nella prenotazione di un appuntamento nella sede prescelta. Sia che la prenotazione avvenga tramite il portale Inps senza utilizzare l’area riservata sia che essa avvenga tramite l’area riservata, l’a.d.s. dovrà selezionare il tasto che si riferisce allo sportello CONTO ASSICURATIVO-PENSIONI-PRESTAZIONI PUBBLICHE-INV. CIV.”. A questo punto sarà visibile un calendario nel quale i giorni disponibili e prenotabili saranno di colore verde. Il giorno dell’appuntamento l’amministratore di sostegno dovrà recarsi personalmente presso la sede Inps prescelta portando con sé la ricevuta dell’appuntamento e consegnando l’originale della domanda con i tre allegati di cui sopra.

b) tramite internet, senza recarsi allo sportello INPS: l’Inps indica anche la possibilità di presentare la richiesta di delega tramite la propria area riservata utilizzando la sezione “Delega identità digitale”. In realtà, ad oggi, attraverso tale sezione è possibile presentare esclusivamente la richiesta di delega riferita ai figli minori e non ai beneficiari di Amministrazione di Sostegno.  Qualora quindi l’a.d.s. si trovi impossibilitato a recarsi personalmente presso una sede Inps l’unica strada (da me testata, in quanto l’ ho utilizzata con successo per le persone delle quali sono amministratore di sostegno) è quella di inoltrare la richiesta di attivazione della delega tramite PEC (Posta Elettronica Certificata). Per inoltrare la richiesta tramite PEC, occorre però possedere una casella PEC e la firma digitale, con la quale firmare il pdf del modulo AA10 compilato. Andrà poi reperito l’indirizzo PEC dell’Inps al quale inviare il modulo firmato digitalmente e i tre allegati. A questo scopo, consiglio di trovare l’indirizzo pec della sede competente tramite la pagina reperibile al seguente LINK . La sede Inps competente va ricercata in base al comune di residenza del beneficiario. una volta aperta la pagina di cui al link indicato, conviene utilizzare la cartina dell’Italia e selezionare la regione nella quale si trova il Comune di residenza: es. per il Comune di Greve in Chianti selezionerò la Regione Toscana, poi selezionerò la Provincia di Firenze. Selezionata la Provincia, si aprirà un menu a tendina tramite il quale trovare la sede competente e il relativo indirizzo pec. Se nel menu a tendina non compare il Comune di residenza, dovrò fare un pò di tentativi partendo dalla Direzione provinciale: dopo averla selezionata, si aprirà una pagina e sul menu a sinistra potrò verificare la “competenza territoriale” tramite il relativo tasto. Tornando all’esempio, dopo aver selezionato la Direzione provinciale di Firenze, seleziono il tasto “competenza territoriale” e scorrendo il menu a tendina trovo che tale Ufficio è competente anche per il Comune di Greve in Chianti: Questo significa che per il mio amministrato che risiede nel Comune di Greve in Chianti la sede Inps competente  è la Direzione provinciale e l’indirizzo PEC di quest’ultima è quello al quale posso inviare la mia richiesta di delega di identità digitale.

Sarà necessario attendere qualche giorno prima che l’Inps provveda ad attivare la delega.

La delega, una volta attivata, sarà visibile al momento in cui l’amministratore di sostegno utilizzerà pre proprie credenziali SPID, CIE o CNS sul portale Inps: si aprirà infatti una pagina dal titolo “seleziona il tuo profilo” e a quel punto l’a.d.s. potrà scegliere se accedere alla propria area riservata oppure a quella del beneficiario.

#amministrazionedisostegno #inps #delega #beneficiario #spid

Amministrazione di sostegno – reclamo – ammissibile la produzione di nuovi documenti

La Corte di Cassazione, Sez. 1 , con l’Ordinanza n. 17931 del 01/06/2022 ha stabilito che il procedimento di reclamo avverso il decreto del giudice tutelare sull’apertura dell’amministrazione di sostegno è disciplinato dall’art. 739 c.p.c. e si connota per la sommarietà della cognizione e la semplicità delle forme. Va quindi ritenuta ammissibile l’acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie di documenti, alla sola condizione che sia assicurato – come in tutte le procedure soggette al rito camerale – un pieno e completo contraddittorio tra le parti.
#amministrazionedisostegno #reclamo #ritocamerale

Amministrazione di Sostegno

L’amministrazione di sostegno è un istituto introdotto con la legge 9.1.2004 n. 6 per fornire alla persona debole un sostegno nelle sue disabilità fisiche o psichiche limitando il più possibile la sua capacità di agire.

La misura dell’amministrazione di sostegno è stata pensata per essere adattata il più possibile alle esigenze individuali di cura della persona e del suo patrimonio.

La nomina dell’amministratore di sostegno è effettuata dal Giudice Tutelare del Tribunale del luogo in cui la persona interessata risiede o è domiciliata, con un decreto che indica analiticamente i poteri che gli sono conferiti.

Questi ultimi possono essere di vera e propria sostituzione del beneficiario quando all’amministratore di sostegno  è conferito il potere di compiere un atto che, a tutti gli effetti, è “in nome e per conto” del beneficiario. Oppure possono di assistenza, quando il beneficiario può compierli solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.

In riferimento ad alcuni atti il decreto di nomina può imporre che l’amministratore sia preventivamente autorizzato dal Giudice Tutelare.

Colui che ha ricevuto l’incarico di amministratore di sostegno dal Giudice Tutelare dovrà quindi prestare la massima attenzione al contenuto del decreto di nomina il quale rappresenta la fonte dei suoi poteri. L’atto compiuto dall’amministratore di sostegno in eccesso rispetto ai poteri conferitigli dal Giudice, infatti, può essere annullato su istanza dell’amministratore di sostegno, del Pubblico Ministero, del beneficiario o dei suoi eredi o aventi causa. L’azione di annullamento deve essere instaurata innanzi al Giudice ordinario competente e si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell’amministrazione di sostegno.

 

 

Chi manifesta il consenso alla vaccinazione anti Covid-19 per le persone incapaci ricoverate in r.s.a.?

Il decreto legge 5 gennaio 2021 n. 1, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio ed entrato in vigore il successivo 6 gennaio, all’art. 5, ha inteso disciplinare la modalità di manifestazione del consenso alla vaccinazione anti Covid 19 per le persone incapaci che si trovano ricoverate in una Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.).

Si tratta di una disciplina che ha sollevato non pochi dubbi interpretativi finanche sospetti di illegittimità costituzionale.

A partire dal 6 gennaio scorso tuttavia questa è la normativa vigente e applicabile a tutti gli effetti.

Al primo comma si prevede che quando l’incapace, ricoverato in r.s.a., sia rappresentato o assistito da un tutore, da un curatore o da un amministratore di sostegno, il consenso alla vaccinazione debba essere espresso da questi soggetti, nel rispetto della volontà dell’incapace (secondo quanto previsto dalla l.n. 219/2017 in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento).

Al secondo comma si prevede che qualora l’incapace sia privo di un soggetto che lo rappresenti o lo assista (tutore, curatore, amministratore di sostegno) il direttore sanitario della r.s.a. (o il responsabile medico) assuma la funzione di amministratore di sostegno al solo fine della prestazione del consenso alla vaccinazione.

Il soggetto di cui sopra dovrà sentire il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo dell’incapace entro il terzo grado; dovrà altresì accertarsi che il trattamento vaccinale sia idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata.

Il consenso alla vaccinazione dovrà essere espresso in forma scritta.

Il consenso sarà immediatamente valido ed efficace soltanto ove esso sia conforme alla volontà dell’interessato (ovvero del coniuge/parte di unione civile/convivente o parente entro il terzo grado ove l’interessato non sia in grado di esprimere la sua volontà). Laddove non vi sia tale conformità, la vaccinazione sarà possibile soltanto previa autorizzazione del Giudice Tutelare.

Se il direttore sanitario (o il responsabile medico) in veste di a.d.s. (secondo quanto previsto dal comma 2) non è oggettivamente in grado di accertare la volontà dell’interessato né quella del coniuge/parte di unione civile/convivente o parente entro il terzo grado, il suo consenso non è immediatamente valido ed efficace ma potrà essere tale soltanto ove convalidato dal Giudice Tutelare. Per ottenere la convalida, il direttore sanitario dovrà comunicare la situazione al Giudice Tutelare e attendere la convalida che dovrà essergli pervenuta entro 96 ore; decorso tale termine senza che gli sia pervenuta alcuna comunicazione, il consenso si considererà comunque convalidato a tutti gli effetti.

Laddove vi sia un rifiuto espresso dall’interessato alla somministrazione del vaccino ovvero al consenso da parte del direttore sanitario, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente e i parenti entro il terzo grado possono ricorrere al Giudice Tutelare affinché disponga il trattamento vaccinale.

Si tratta ora di vedere se il legislatore in sede di conversione del decreto legge n. 1 del 2021 introdurrà delle modifiche all’art. 5.

 

Il decreto di nomina dell’Amministratore di Sostegno è impugnabile innanzi al Tribunale o alla Corte di Appello?

La Corte di Cassazione, Sesta sezione civile, con ordinanza depositata il 26 agosto 2020 ha rimesso alle SS.UU. della Corte di Cassazione la decisione sulla competenza in merito all’impugnazione del decreto con il quale il Giudice Tutelare abbia designato la persona incaricata di svolgere la funzione di Amministratore di Sostegno.

Saranno quindi le SS.UU. a decidere se la competenza a conoscere dell’impugnazione del decreto del Giudice Tutelare spetti al Tribunale in composizione collegiale o alla Corte d’Appello.

Qui il provvedimento integrale: OrdinanzaCassazione17833-2020