Alcune precisazioni sull’indennizzo da ritardo della pubblica amministrazione

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri (12.3.2014) è stata pubblicata la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione che ha previsto i criteri applicativi del c.d. “indennizzo da ritardo” il quale spetta ai privati in presenza di un ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione di un procedimento amministrativo. L’indennizzo da ritardo è stato recentemente introdotto dal DECRETO DEL FARE (decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto, n. 98, art. 28) nella misura 30 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del termine procedimentale fino all’importo massimo di 2.000 euro nei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte che riguardino l’avvio o l’esercizio dell’attività di impresa.

Le pubbliche amministrazioni, infatti, hanno il dovere di concludere un procedimento iniziato ad istanza di parte con l’adozione di un provvedimento espresso, entro un termine definito da un regolamento adottato dalla specifica Amministrazione o, in mancanza, entro il termine di trenta giorni.

Laddove l’Amministrazione abbia lasciato decorrere il termine in questione senza concludere il procedimento amministrativo (emanando il provvedimento finale), il privato interessato potrà richiedere la corresponsione dell’indennizzo da ritardo nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine entro il quale il procedimento si sarebbe dovuto concludere.

Il pagamento dell’indennizzo da ritardo non fa comunque venir meno l’obbligo per la pubblica amministrazione di concludere il procedimento amministrativo.

Nel caso in cui la pubblica amministrazione non emani il provvedimento nel termine né provveda alla liquidazione dell’indennizzo, il privato potrà proporre ricorso al Giudice Amministrativo al fine di ottenere la condanna dell’Amministrazione ad emanare il provvedimento richiesto ed a corrispondergli l’indennizzo.

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